Carta di soggiorno con imposta di bollo per i familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea

La (tecnicamente, per ) non è esentata dall’ nel caso in cui a richiederla sono i familiari di un cittadino dell’, che però non hanno la di uno stato membro: in breve, è questo il contenuto della risoluzione 250/E, documento pubblicato il 17 settembre dall’Agenzia delle Entrate.Il rilascio della in favore dei familiari di cittadini , non aventi la in uno Stato membro, è soggetto all’ nella misura di 14,62 euro per ogni foglio (Risoluzione Agenzia delle Entrate 17/09/2009, n. 250/E).
La risoluzione si apre con una precisa introduzione, la quale ricorda che è imprescindibile il diritto dei cittadini dell’ e dei loro familiari a mantenere la e di soggiorno nel territorio degli stati membri.
Ulteriori precisazioni in questo senso arrivano dal Decreto legislativo 30 del 2007 (“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”).
Lo stesso decreto, in effetti, dispone espressamente che, nel caso i familiari del cittadino dell’Unione non siano in possesso della di una delle nazioni europee, devono provvedere alla richiesta della alla competente territorialmente, una volta trascorsi tre mesi dall’ingresso nello Stato in questione. Questa carta è valida cinque anni e il rilascio è gratuito. L’Agenzia delle Entrate ha però voluto precisare proprio questo concetto della gratuità: esso non costituirebbe una agevolazione in materia fiscale, ma sarebbe finalizzato a non gravare il cittadino del costo del servizio.

Spunta l’obbligo del test di italiano per il permesso di soggiorno di lungo periodo, ma nessun ente permette di svolgerlo

Si tratta dell’ennesimo paradosso o, se vogliamo essere più espliciti, dell’ennesima stortura dello strampalato ideato dal Governo: consiste nell’obbligo relativo al superamento di un test in lingua italiana, previsto come condizione per il rilascio della (da qualche anno, ridefinita come “ per ”: e non si tratta di un miglioramento linguistico né concettuale).
Così ad esempio a accade che molti cittadini stranieri non hanno potuto ritirare la nonostante l’appuntamento già fissato. Recatisi in , invece del sospirato titolo di soggiorno hanno ricevuto un biglietto d’invito, redatto ai sensi dell’art. 6 L. 241/90, con il quale sono invitati ad esibire “un certificato che attesti l’avvenuto superamento di un test di conoscenza della lingua italiana”, “a seguito delle novità introdotte dall’art.9, comma 2 bis, l. 94/09″. Nonostante si tratti di un art. 6 il biglietto di invito non contiene un termine perentorio entro il quale consegnare il certificato. Non si sa, infatti, chi deve organizzare il test, né come né dove. Sembra l’ennesima disposizione introdotta per compiacere la Lega e – chissà – forse per fare un favore alle organizzazioni che gestiscono scuole di , le quali beneficiano spesso di fondi pubblici per essere attivate. E questa la si vorrebbe spacciare per ?
Giudichi il lettore se è possibile anche lontanamente considerarla come tale.

L’assegno di invalidità spetta anche a chi è titolare del permesso di soggiorno

Il Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) in data 18.05.2009 ha accolto il ricorso di una cittadina della Repubblica Federale di Jugoslavia rivolto ad ottenere l’assegno di invalidità civile (art. 13 della Legge 118/1971).

La domanda della donna era rivolta ad accertare il diritto all’assegno di invalidità pur in mancanza del CE per . La richiesta avanzata in via amministrativa dalla cittadina straniera, era stata rigettata dai competenti organi in virtù della legge finanziaria per l’anno 2001. Tale legge, difatti, oltre agli ordinari requisiti, per le persone non comunitarie richiede anche il possesso della (oggi per ).

L’ è stato condannato al pagamento della corresponsione della relativa prestazione e al pagamento dei ratei maturati, oltre agli interessi e al danno da svalutazione monetaria.

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