Rinnovo del permesso di soggiorno, la domanda presentata a meno di 60 giorni dalla scadenza fa scattare la procedura di espulsione
All’atto del rinnovo del permesso di soggiorno, bisogna regolarsi come segue. In particolare, il Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dalla legge Bossi – Fini, prevede all’art. 5 comma 4, che la domanda di rinnovo va presentata entro i seguenti termini:
90 giorni prima della scadenza, se si tratta di un permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno;
60 giorni prima della scadenza, se si tratta di permesso di soggiorno di durata di un anno;
trenta giorni prima della scadenza nei casi restanti.
Che cosa comporta l’inosservanza di questi termini?
È importante che la domanda sia inoltrata a non meno di sessanta giorni dalla scadenza del permesso.
Solo in questo caso (presentazione della domanda di rinnovo entro un termine inferiore a sessanta giorni dalla scadenza) lo straniero sarà considerato in condizione irregolare e dovrà essere espulso con provvedimento del Prefetto (art. 13, comma 2, lettera b, del D.lg. 286/98).
Quando si presenta istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, non è necessario indicare obbligatoriamente la residenza se si dispone soltanto di un domicilio poiché il lavoro svolto esclude o sfavorisce la fissazione di una residenza, come nel caso di un lavoro itinerante. In quest’ultima ipotesi, quindi, al momento di presentazione della pratica sarà sufficiente l’indicazione del domicilio (cioè, secondo il codice civile, del luogo di svolgimento dei propri affari o interessi). Ovviamente bisogna in ogni caso rispettare gli altri requisiti necessari per l’ottenimento del rinnovo: in particolare, i termini – di 60 o 90 giorni, a seconda dei casi – entro i quali presentare utilmente la domanda di rinnovo, che in caso contrario esporrà l’extracomunitario ai rischi di una procedura di espulsione. 
