Rinnovo del permesso di soggiorno, la domanda presentata a meno di 60 giorni dalla scadenza fa scattare la procedura di espulsione

PDS doppioAll’atto del rinnovo del permesso di soggiorno, bisogna regolarsi come segue. In particolare, il Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dalla legge Bossi – Fini, prevede all’art. 5 comma 4, che la domanda di rinnovo va presentata entro i seguenti termini:

90 giorni prima della scadenza, se si tratta di un permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno;
60 giorni prima della scadenza, se si tratta di permesso di soggiorno di durata di un anno;
trenta giorni prima della scadenza nei casi restanti.

Che cosa comporta l’inosservanza di questi termini?
È importante che la domanda sia inoltrata a non meno di sessanta giorni dalla scadenza del permesso.
Solo in questo caso (presentazione della domanda di rinnovo entro un termine inferiore a sessanta giorni dalla scadenza) lo straniero sarà considerato in condizione irregolare e dovrà essere espulso con provvedimento del Prefetto (art. 13, comma 2, lettera b, del D.lg. 286/98).

All’atto del rinnovo del permesso di soggiorno l’immigrato che svolge un lavoro itinerante può indicare soltanto il domicilio

Permessosoggiorno-elettronicoQuando si presenta istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, non è necessario indicare obbligatoriamente la residenza se si dispone soltanto di un domicilio poiché il lavoro svolto esclude o sfavorisce la fissazione di una residenza, come nel caso di un lavoro itinerante. In quest’ultima ipotesi, quindi, al momento di presentazione della pratica sarà sufficiente l’indicazione del domicilio (cioè, secondo il codice civile, del luogo di svolgimento dei propri affari o interessi). Ovviamente bisogna in ogni caso rispettare gli altri requisiti necessari per l’ottenimento del rinnovo: in particolare, i termini – di 60 o 90 giorni, a seconda dei casi – entro i quali presentare utilmente la domanda di rinnovo, che in caso contrario esporrà l’extracomunitario ai rischi di una procedura di espulsione.

Procedura di regolarizzazione, la ricevuta della domanda di emersione non ha lo stesso valore della ricevuta della domanda per il permesso di soggiorno

Il Ministero dell’interno ricorda che la ricevuta attestante la presentazione telematica della domanda di regolarizzazione è documento del tutto diverso dalla ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno: perciò la ricevuta attestante la presentazione telematica della domanda di regolarizzazione rilasciata al datore di lavoro non può essere equiparata alla ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno. Questo il contenuto della circolare (400/C/2009/12.319) con cui il Dipartimento della PS del Ministero dell’interno ha risposto alle questure che chiedevano chiarimenti circa la possibilità di espatrio temporaneo di colf e badanti che fruiscono della procedura di emersione.
Il Viminale ricorda che fino a quando la procedura non sarà ultimata, la condizione del cittadino straniero da regolarizzare non può essere equiparata a quella di chi è entrato in Italia con un regolare visto per lavoro oppure è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.

Progetto pilota sui permessi di soggiorno on line: al via Firenze, Siena e Viterbo

carta di soggiorno Almeno dal 2003 i tempi per le pratiche dei permessi di soggiorno sono divenuti insostenibili, con le inevitabili code di immigrati costretti a lunghissime attese davanti alla questure per ottenere il primo rilascio o il rinnovo. Ora però il Dipartimento della PS del Ministero dell’Interno ha avviato una nuova procedura che dovrebbe permettere un drastico taglio dei tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda all’ufficio postale e il rilascio del documento di soggiorno.

Le questure pilota sono per ora Firenze, Viterbo e Siena. Quest’ultima è già completamente operativa ed il 21 aprile ha iniziato a consegnare i primi permessi elettronici rilasciati in 30 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda, 45 al massimo.