L’inquilino è clandestino? Se paga poco non c’è sfruttamento dell’immigrazione clandestina, quindi non c’è reato

Il tribunale di Milano (sentenza 12/05/2009, est. Corbetta) ha fissato un principio che potrebbe ripercuotersi anche sul testo di legge in materia di sicurezza su cui il Governo ha ottenuto la fiducia. Il nuovo pacchetto sicurezza prevede infatti che affittare un alloggio a un extracomunitario sia considerato favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ma già la norma del testo unico sull’immigrazione prevedeva il reato di sfruttamento dell’immigrazione clandestina nell’ipotesi analoga: ebbene ora il tribunale di Milano ha stabilito che ai fini della sussistenza del reato di cui all’art.12, comma 5, d.lgs n.286 del 1998 ( disposizioni contro le immigrazioni clandestine) non basta la concessione a un immigrato clandestino di locali ad uso abitativo. Accanto a tale requisito obiettivo deve sussistere il requisito soggettivo, presente qualora il proprietario dell’alloggio abbia inteso trarre un ingiustificato arricchimento dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto contrattuale.

Leggi tutto »

Il diritto penale come arma: introdurre titoli di reato a carico dei clandestini sovraccaricando la magistratura che è già al collasso

carcere

Insieme all’introduzione dell’obbligo di denuncia dei clandestini da parte dei medici in caso di prestazione sanitaria ospedaliera, in nuovo disegno di legge allo studio della Camera prevede il divieto di iscrizione all’anagrafe dei bambini extracomunitari da parte dei genitori sprovvisti del permesso di soggiorno.

Di fatto, vietare ai clandestini l’iscrizione dei loro figli all’anagrafe si risolve in un induzione al reato di occultamento di stato. Esso è previsto dall’art. 566, comma 2: è la cosiddetta soppressione dello stato civile tramite occultamento di un neonato. L’attuale maggioranza che è al governo sembra non aver scrupoli nell’attuare ciò che neanche il legislatore degli anni Trenta si sarebbe mai sognato di fare. Spia ulteriore del fatto che abbiamo a che fare con un testo di legge incoerente rispetto al sistema normativo, che porterà a nuovi contrasti tra leggi e a pronunce difformi della magistratura. Almeno finché qualche avvocato, oppure qualche giudice, deciderà di portare il conflitto davanti alla Corte Costituzionale. E tutto ciò mentre la vigenza di una simile legge continuerebbe a sovraccaricare la già traballante macchina della giustizia italiana, satura di circa tre milioni di cause civili e penali ancora pendenti, per tacere dell’impatto devastante sull’ordinamento che avrebbe il nuovo reato di clandestinità.