Reato di clandestinità, imbavagliare i giudici non basta: per 6 avvocati di Bergamo la norma è incostituzionale

Il Governo, forse consapevole della mediocrità della legge approvata appena due mesi fa, le sta tentando tutte pur di spingere la magistratura a non sollevare la questione di costituzionalità davanti alla Corte, ma è il caso di dire che ora l’attacco viene addirittura dal cuore della Padania: sei avvocati del Tribunale di Bergamo hanno sollevato la questione di illegittimità costituzionale relativamente al reato di clandestinità. secondo il loro parere andrebbe a ledere la dignità personale. Già diverse procure avevano sollevato il caso, ma ora sono gli avvocati, per la prima volta, a porre il problema. Se si pretende di mettere il bavaglio ad alcuni poteri dello Stato, bisognerebbe ricordare che gli operatori della giustizia per fortuna agiscono anche al di fuori, e non ragionano con la logica delle tessere di partito.

Maroni dice che sul reato di clandestinità «la legge è chiarissima»: vi dimostriamo che non è così

Le contraddizioni su cui il ministro Maroni sorvola, per approssimativa conoscenza o altrettanta buona fede, mentre invoca sanzioni del CSM contro i magistrati, sono dovute al fatto che il «pacchetto sicurezza» non abroga la precedente Bossi- Fini, ma pretende di integrarla. La Bossi-Fini è ancora in vigore per i recidivi, cioè i clandestini che non rispettano il decreto di al lontanamento dal territorio nazionale entro cinque giorni emesso dal questore o quelli scoperti di nuovo in Italia dopo l’espulsione. Casi che prevedono l’arresto in flagranza, il processo per direttissima e, in caso di condanna, la reclusione. La nuova legge va applicata quando le forze del l’ordine trovano per la prima volta un extracomunitario irregolare e allora chiedono al pm di turno l’autorizzazione a por tarlo davanti al giudice di pace per il processo e l’eventuale condanna a un’ammenda tra i 5 mila e i 10 mila euro. D’altra parte, la polizia giudiziaria non può essere certa del fatto che un irregolare sia arrivato in Italia dopo l’entrata in vigore della nuova legge: occorre un processo o almeno delle indagini per accertarlo sino in fondo. In ogni caso le nuove disposizioni non valgono qualora il clandestino risulta individuato per altri reati: in questo caso la clandestinità è un’aggravante generale, che aumenta di un terzo la pena. Ecco perché, come abbiamo già segnalato su questo blog, la tendenza dei giudici è di contestare la clandestinità quando si scoprono altri reati,tentando così di salvare capra e cavoli: si applica la nuova legge più che altro quando si sono commessi altri illeciti. Ma è evidente che si tratta di una prassi paradossale, perché si rinuncia a sanzionare alcuni reati commessi. Insomma, è un groviglio giuridico.
C’è inoltre il problema di aver voluto affiancare la procedura penale a quella amministrativa di espulsione, che scatta alla scoperta di un clandestino e che può esaurirsi in tempi rapidissimi. Se un irregolare viene espulso subito, il processo non si fa, perciò l’istituto penale non aggiunge né toglie nulla, anzi è solo una complicazione in più. E infatti i PM veneti, per i clandestini trovati la prima volta e senza altre pendenze penali, stanno applicando il procedimento amministrativo. Tecnicamente il provvedimento penale di espulsione non ha una collocazione precisa e prevede la notifica di reato da parte de gli ufficiali giudiziari, che non bastano nemmeno per notificare gli atti della Corte d’Assise. D’altra parte le notizie di reato da noi arrivano, anche due o tre al giorno, ma poi è un’impresa trovare un giudice di pace libero. Ci sono sedi che ne hanno uno solo penale, tra l’altro obbligato a tenere non più di 160 udienze l’anno. Quanto ai Vpo (vice procuratori onorari), spesso ce ne sono un terzo rispetto a quelli previsti per partecipare a un processo.
In definitiva, come avevamo ampiamente anticipato, abbiamo a che fare con una legge fallimentare, che richiede ulteriore dispendio di personale e alla fine serve a ben poco: se gli arresti di clandestini sono diminuiti è perchè le forze dell’ordine preferiscono impiegare le pattuglie per perseguire i reati
più gravi, non perché il tasso di legalità o l’ordine pubblico è cresciuto.

Secondo i magistrati di Torino il reato di clandestinità potrebbe essere incostituzionale

Non ci voleva molto a prevedere un esito simile. Ma a poco più di un mese dall’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza, che sia già sollevata una questione di costituzionalità è un record: se fosse accolta, avremmo la legge italiana più rapida nel rivelarsi contraria ai principi della nostra Carta Costituzionale. Ormai quasi ci costa ritrovare conferme quotidiane di quanto avevamo previsto già da mesi, e a riprova di tutto ciò valgono gli articoli tuttora presenti negli archivi di questo blog e risalenti addirittura al primo scorcio d’estate, quando ancora il pacchetto sicurezza era giacente nella aule di Montecitorio.
Intanto anche il pm di Agrigento ha chiesto la trasmissione degli atti di un processo per immigrazione clandestina alla Corte costituzionale. Sollevata l’incostituzionalita’ della norma introdotta con il pacchetto sicurezza. “La scelta legislativa ha comportato la criminalizzazione di una condizione che era di competenza esclusiva dell’autorità amministrativa”. Il processo riguardava 21 migranti sbarcati in Sicilia. La Procura ha chiesto la sospensione del procedimento.

Il nuovo testo sulla sicurezza ora è legge: dal «buonismo di Stato» alla schizofrenia di Stato

Chi ha promosso e approvato il nuovo testo di legge in materia di sicurezza sostiene che chi lo critica non l’ha mai letto. Bricolo – che non è l’ottavo nano padano con la passione del bricolage, bensì un esponente della Legaha dichiarato che con l’approvazione del nuovo decreto sicurezza si abbandona definitivamente il «buonismo di Stato». Al suo posto – aggiungiamo – abbiamo adesso la schizofrenia di Stato.

Innanzitutto le dichiarazioni ideologiche. Esse appaiono sparse nel nuovo testo di legge, salvo poi essere smentite dalla disciplina dei singoli istituti. Ad es.:«Art. 4-bis. – (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società».

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La bugia della tolleranza zero: il nuovo reato di immigrazione clandestina in Italia e il nuovo reato di «partecipazione a un gruppo violento» introdotto dal parlamento francese

L’ipotesi di reato di immigrazione clandestina resta il punto forte del nuovo disegno di legge vòlto a modificare il testo unico sull’immigrazione. Eppure sbaglia chi valuta questa e altre simili trovate normative come un modo per inasprire la normativa penale italiana, che semmai resta sovrabbondante quanto inefficace: basti pensare che l’omicidio colposo è punito in Italia con la reclusione da 6 mesi a cinque anni, mentre ad es. nel diritto angloamericano con la reclusione da quindici anni all’ergastolo; che al di sotto dei due anni di carcere è possibile chiedere una delle misure alternative alla detenzione, sicché la pena irrogata resta ineseguita; che rimangono invariati i 45 giorni per ogni semestre di reclusione sottratti per buona condotta dalla pena definitiva. Di altre storture – come ad esempio la norma che vieta il carcere per chi ha più di 70 anni, e impone invece la detenzione domiciliare: un truffatore come Madoff da noi non sarebbe neanche finito agli arresti, mentre negli USA gli hanno dato 150 anni di carcere – conviene per il momento tacere, poiché il discorso ci porterebbe troppo lontano. Quel che invece può dirsi con certezza è che il nostro rappresenta un sistema farsa, in cui la certezza della pena è ben più di una chimera.

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