Procedura di regolarizzazione, la ricevuta della domanda di emersione non ha lo stesso valore della ricevuta della domanda per il permesso di soggiorno

Il Ministero dell’interno ricorda che la ricevuta attestante la presentazione telematica della domanda di regolarizzazione è documento del tutto diverso dalla ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno: perciò la ricevuta attestante la presentazione telematica della domanda di regolarizzazione rilasciata al datore di lavoro non può essere equiparata alla ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno. Questo il contenuto della circolare (400/C/2009/12.319) con cui il Dipartimento della PS del Ministero dell’interno ha risposto alle questure che chiedevano chiarimenti circa la possibilità di espatrio temporaneo di colf e badanti che fruiscono della procedura di emersione.
Il Viminale ricorda che fino a quando la procedura non sarà ultimata, la condizione del cittadino straniero da regolarizzare non può essere equiparata a quella di chi è entrato in Italia con un regolare visto per lavoro oppure è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.

Viaggio tra le lavoratrici immigrate che nessuno ha regolarizzato: «Lavoravo da anni ma per non pagarmi mi hanno cacciata»

Non ci sono soltanto coloro che alla sanatoria hanno avuto voglia, fortuna o merito di accedere: ci sono anche – e forse soprattutto – le badanti e colf escluse per causa dei loro datori di lavoro, troppo sicuri di farla franca in base a una legge che definire dissennata è dir poco. Quei datori di lavoro che hanno approfittato del tetto obbligatorio delle 20 ore minime settimanali di lavoro richiesto per dare il benservito alle loro dipendenti o, nel migliore dei casi, continuare a farle lavorare in nero sotto minaccia di licenziamento. E non è tutto, a volte c’è chi ha ideato meccanismi ancor più spregevoli e contorti: come licenziare la badante irregolare e assumerne una già messa in regola da qualcun altro. Evitando così di porre mano al portafogli. È la storia di Tatiana (il nome è d’invenzione), una ragazza ucraina di 29 anni, in Lombardia senza permesso di soggiorno. «Da due anni lavoro come colf per una famiglia italiana – racconta -. Ho iniziato nella casa di una signora, poi anche sua figlia e sua cugina mi hanno chiesto di andare da loro ogni settimana. Ora che però è arrivata la sanatoria non intendono mettermi in regola, anzi mi hanno già annunciato che da ottobre mi lasceranno a casa, e che assumeranno al mio posto un’altra donna in possesso del permesso di soggiorno».
In questi casi, intorno all’immigrato si stringe una vera e propria morsa, soprattutto se non è neanche pensabile un ritorno in patria: «In Ucraina non ho più nessuno, ho perso i genitori da quando ho 13 anni, e soprattutto non potrei permettermi di vivere in modo dignitoso. Non sono venuta in Italia per rubare – conclude -, voglio soltanto continuare a fare il mio lavoro, quello che ho fatto finora». Giudichi il lettore se di una simile sanatoria non c’è da vergognarsi.

Al via la campagna di comunicazione sull’inclusione sociale degli immigrati

È stata avviata venerdì 2 ottobre la seconda fase della campagna di comunicazione sull’inclusione sociale degli immigrati, promossa dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali per favorire la convivenza tra italiani e stranieri regolarmente presenti sul territorio. La campagna sarà affiancata da eventi territoriali che toccheranno le città con maggiore densità abitativa di stranieri.
È quanto rende noto lo stesso dicastero, aggiungendo che il 3 e 4 ottobre si svolgerà in sedici città italiane il “Weekend dell’Integrazione”, un evento che prevede manifestazioni sportive in diverse discipline (atletica, basket, calcio, ciclismo, danza sportiva, mini volley, nuoto, pallavolo, tennis da tavolo) con la partecipazione di squadre miste composte da italiani e immigrati.
Riparte inoltre il ”Tour dell’Integrazione”, evento itinerante che quest’anno farà tappa a Catania, Milano, Parma, Perugia, Roma, Napoli, Torino, Verona. Nel corso del Tour, grazie all’impiego di un gruppo di persone qualificate, sarà distribuito ai cittadini stranieri il vademecum plurilingue “L’immigrazione: come, dove, quando?”: materiale informativo sulla Costituzione Italiana, sui diritti, sui doveri degli immigrati e sui servizi messi a loro disposizione tradotto in Albanese, Arabo, Cinese, Francese, Inglese, Italiano, Russo, Spagnolo.
Malgrado le intenzioni dichiarate, e che sembrano ovviamente positive, ricordiamo che tuttora il Governo italiano di fatto non permette di adempiere all’obbligo introdotto dalla recente legge sulla sicurezza, poiché non ha indicato né accreditato alcune ente idoneo a certificare il test di lingua italiana reso vincolante per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo (la vecchia carta di soggiorno). Un vuoto operativo che si rifletterà inevitabilmente sulla definizione delle domande formulate, e che di certo non si colma con iniziative di natura più che altro mediatica.

Badanti, racket per il permesso di soggiorno: 2000 euro per accedere alla sanatoria

In realtà si tratta di un racket basato su un duplice inganno: quello di alcune agenzie senza scrupoli che hanno promesso a numerosi extracomunitari assunzioni fittizie in cambio di alcune migliaia di euro, e quello di diversi anziani sprovveduti che si sono prestati inconsapevolmente, ma comunque in cambio di un discreto compenso, a essere parte di una vera e propria organizzazione per delinquere con scopo di estorsione. Secondo alcune testimonianze raccolte, all’anziano con un’invalidità (è uno dei requisiti previsti dalla legge per coloro che possono presentare la dichiarazione) viene fornito il nominativo di una signora straniera da regolarizzare. Una volta ricevuto il nominativo l’anziano, o accompagnato dall’immigrato o con il passaporto di quest’ultimo, si reca in un’agenzia privata dove presentare la domanda. Per la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno la domanda si deve presentare allo Sportello unico per l’immigrazione esclusivamente per via telematica. Per questo gli anziani coinvolti sono indirizzati all’agenzia.
Ed è a questo punto che scatta il primo pagamento in nero a carico dell’immigrato che consegna all’anziano 500 euro. Di cui 150 all’agenzia per l’istruzione della pratica. L’altra parte del pagamento, circa 1500 euro, l’immigrato dovrà pagarlo all’invalido coinvolto nella truffa non appena la regolarizzazione sarà compiuta. A molti anziani è stato fatto credere che sia la legge a prevedere che gli immigrati paghino. E in qualche caso c’è stato qualcuno di loro che si è prestato a regolarizzare due straniere come badanti. E poi quando la badante sarà regolarizzata e con un contratto di lavoro, chi pagherà i contributi previdenziali? Anche per questo agli anziani coinvolti viene fornita la scappatoia: dichiarare un mese dopo l’avvenuta regolarizzazione di aver licenziato la badante straniera per non essersi più presentata al lavoro. I fatti in esame si sono verificati a Foggia, ma un recente servizio de “Le Jene” ne ha documentati anche nel norditalia.

Napoli, il comune va in controtendenza: servizi sociali anche per gli immigrati irregolari

Si tratta di una delibera della giunta Jervolino che formalmente, per non entrare in aperto conflitto con la normativa nazionale, prevede disposizioni sia per i cittadini extracomunitari regolari, sia per tutti gli altri. La giunta di palazzo San Giacomo ha varato alcune misure a favore di stranieri comunitari ed extracomunitari, benché la dotazione patrimoniale non sia certo ricchissima, poiché ammonta a circa 3 milioni di euro.
In particolare è previsto un contributo all’affitto per gli irregolari che per qualsiasi ragione abbiano perso il permesso di soggiorno e poi, a prescindere dall’essere regolari o meno, azioni dirette all’inclusione sociale
, all’accesso ai servizi sanitari e all’istruzione. Accesso garantito attraverso la consegna di una tessera denominata Stp, «straniero temporaneamente presente». Quindi, anche al bambino di una coppia residente, ad esempio, in una località campana dove la comunità africana è particolarmente ramificata, viene garantito il diritto di frequentare la scuola.
La delibera prevede inoltre l’istituzione di una conferenza di servizi composta da Asl, Provveditorato e Prefettura che sovrintende e dirige l’erogazione dei servizi agli immigrati.
Chissà come reagirà il Governo, che ha già impugnato alcune leggi regonali (in particolare, quella toscana) davanti alla Corte Costituzionale lamentando un conflitto con i poteri dello Stato, sotto forma di eccesso di attribuzione. In questo caso tutto è fatto sottotraccia. Anziché difendersi su tutti gli improbabili fronti, al Governo converrebbe forse fare un po’ di autocritica e considerare il fatto che quando una normativa nazionale è disattesa a livello locale, essa rischia di provocare più conflitti amministrativi che altro. Perché i servizi di prossimità restano quelli erogati a livello territoriale, e le petizioni di principio contano ben poco.

L’orario di lavoro per coloro che accedono alla sanatoria potrà essere modificato anche dopo la presentazione della domanda

Al Viminale avrebbero potuto pensarci prima, e non attendere pochi giorni dalla scadenza del termine utile a presentare domanda di sanatoria per colf e badanti, per rendere noto che l’errore nel canale di presentazione – Ministero dell’Interno o Inps – delle domande presentate non ne pregiudica l’accoglimento.
Non c’è invece alcuna possibilità di cumulare più datori di lavoro per raggiungere il requisito delle 20 ore. Ma, una volta perfezionata la regolarizzazione e ottenuto il permesso di soggiorno, nulla impedisce di correggere l’orario di lavoro
: il lavoratore a quel punto potrà arrivare al minimo reddituale di 409,05 euro con più attività dichiarate all’Inps.
Il ministero, nel ribadire l’impossibilità di fare la regolarizazione attraverso più datori, ha però ricordato che il permesso di soggiorno metterà in condizione il lavoratore di trovare altre occupazioni e di “modificare” anche i tempi dell’attività presso la famiglia che lo ha fatto emergere.

Mancano solo due giorni alla scadenza dei termini per regolarizzare colf e badanti

Mancano un paio di giorni alla chiusura dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori domestici comunitari ed extracomunitari. Fino al 30 settembre sarà ancora possibile presentare all’Inps, o in via telematica al ministero dell’interno, le domande di emersione del lavoro domestico (colf, baby sitter, cuoco, giardiniere, prestatore d’assistenza a persone con limitata autosufficienza o a portatori di handicap, ecc.). Si tratta di una previsione normativa che consente di sanare anche la presenza irregolare in Italia di molti stranieri privi di permesso di soggiorno occupati presso le famiglie che versano in condizione di clandestinità. L’emersione, possibile sia per lavoratori italiani, altri comunitari o extracomunitari (presenti con permesso regolare o privi di titolo di soggiorno), è legata alla dichiarazione del datore di lavoro domestico che attesti l’effettiva prestazione lavorativa svolta dal 1° aprile al 30 giugno 2009. Infine, un paio di consigli fondamentali.
Attenzione all’alloggio: esso deve avere i requisiti urbanistici conformi (idoneità alloggiativa), pertanto niente abitazioni abusive o appartamenti dormitorio. Il rischio è quello di vedersi respingere la domanda dallo Sportello Unico.
Attenzione inoltre alla patologia della persona assistita dal badante. Quest’ultima deve essere tale da necessitare dell’assistenza di uno o due badanti al massimo, e lo stato di necessità deve sussistere fin dall’inizio del rapporto di lavoro ossia dal 1 aprile. Sul punto il certificato medico fa stato. Sì anche quello del medico di famiglia.
Attenzione, infine, alle chiusure anomale del procedimento: se la vostra domestica vi abbandona non appena in possesso della ricevuta di accoglimento della domanda di emersione, il procedimento si chiude. Allo stato infatti non sembra possibile la sostituzione del datore di lavoro (tranne nei casi espressamente evidenziati dal decreto) durante la definizione della pratica.
Da ultimo, si può anche evidenziare un rischio: un discreto numero di persone regolarizzate potrebbero dimettersi al momento dell’acquisizione del permesso di soggiorno per essere riassunte dai loro reali datori di lavoro, tutt’altro che domestici. E ciò perché si è preteso di privilegiare alcune categorie di lavoratori escludendone altre.

Può essere convertito in altro titolo il permesso di soggiorno per famiglia rilasciato agli stranieri inespellibili perché conviventi con parenti italiani

Il Ministero dell’interno fornisce un’innovativa interpretazione del testo unico immigrazione che permette agli stranieri parenti di italiani di convertire il permesso di soggiorno in lavoro, attesa occupazione o residenza elettiva.
Il Dipartimento di PS del Ministero dell’interno, dopo aver emanato a fine agosto disposizioni alle questure per consentire agli stranieri inespellibili (in quanto parenti di terzo e quarto grado dei cittadini italiani e già titolari di permesso di soggiorno per famiglia) di rinnovare il titolo nonostante la legge sulla sicurezza pubblica abbia ora ristretto la tutela ai soli parenti entro il secondo grado, è intervenuto nuovamente sull’argomento con una risposta a un quesito della Questura di Biella altrettanto importante ed innovativa.
Il Viminale, invertendo l’orientamento sinora adottato, ha precisato che il permesso di soggiorno per famiglia (rilasciato ai sensi dell’art. 19 del testo unico immigrazione ai parenti conviventi con il cittadino italiano, e per questo inespellibili) differisce dal permesso di soggiorno per famiglia rilasciato in via ordinaria ai sensi dell’art. 30 del testo unico solo in base ai presupposti originatori. Per questo motivo, sussistendone i presupposti di legge, potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro, autonomo o subordinato, per attesa occupazione o per residenza elettiva.

Permesso di soggiorno, l’anno di regolare presenza in Italia si valuta alla data in cui è decisa l’istanza

L’anno di regolare presenza in Italia, inteso come presupposto per il permesso di soggiorno, è un requisito che va valutato alla data di decisione dell’istanza amministrativa. Lo ricorda l’ordinanza 19793/09, emessa dalla prima sezione civile della Cassazione .
Così è stato stralciato un decreto della Corte d’appello di Roma sfavorevole allo straniero, cui il questore aveva negato la conversione del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro in quello per coesione familiare. Per ottenere l’autorizzazione a restare in Italia – insegna la giurisprudenza di legittimità – l’extracomunitario deve essere in possesso di adeguati mezzi di sussistenza, e la valutazione del requisito va riferita al momento in cui l’autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi; in quello stesso momento va apprezzata la sussistenza dell’altro requisito, quello temporale, cioè l’anno di regolare presenza in Italia. Non si può infatti addebitare allo straniero, come ragione che esclude il rilievo del lavoro regolare prestato nel frattempo, il tempo necessario all’amministrazione per definire l’istanza (cfr. Cassazione 2417/06, arretrato 9 febbraio 2006).
La Corte d’appello, oggi smentita, confermava il “no” alla conversione del permesso di soggiorno valutando il periodo maturato alla data dell’istanza ma anche quello anteriore alla decisione amministrativa: il diniego era motivato osservando che l’extracomunitario non poteva vantare un periodo di lavoro continuativo annuale, come richiesto “da una rigorosa lettura” dell’articolo 30 lettera b) del D.Lgs 286/98. Ora invece la Suprema corte propone un’interpretazione costituzionalmente orientata del requisito, che impone al giudice di considerare l’avvenuta integrazione del presupposto anche di fronte a una pluralità di soggiorni in Italia susseguitisi a brevi intervalli e in un arco di tempo di poco superiore all’anno. Ai fini della valutazione del presupposto, insomma, non si può non considerare tutto il tempo durante il quale è stata rilevata una successione di contratti di lavoro a termine o stagionali, debitamente autorizzati. Sarà ora il giudice del rinvio a concludere il processo decidendo nel merito secondo il principio di legge enunciato dalla Cassazione (12680/09).

Carta di soggiorno con imposta di bollo per i familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea

La carta di soggiorno (tecnicamente, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) non è esentata dall’imposta di bollo nel caso in cui a richiederla sono i familiari di un cittadino dell’Unione Europea, che però non hanno la cittadinanza di uno stato membro: in breve, è questo il contenuto della risoluzione 250/E, documento pubblicato il 17 settembre dall’Agenzia delle Entrate.Il rilascio della carta di soggiorno in favore dei familiari di cittadini UE, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, è soggetto all’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio (Risoluzione Agenzia delle Entrate 17/09/2009, n. 250/E).
La risoluzione si apre con una precisa introduzione, la quale ricorda che è imprescindibile il diritto dei cittadini dell’Ue e dei loro familiari a mantenere la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli stati membri.
Ulteriori precisazioni in questo senso arrivano dal Decreto legislativo 30 del 2007 (“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”).
Lo stesso decreto, in effetti, dispone espressamente che, nel caso i familiari del cittadino dell’Unione non siano in possesso della cittadinanza di una delle nazioni europee, devono provvedere alla richiesta della carta di soggiorno alla questura competente territorialmente, una volta trascorsi tre mesi dall’ingresso nello Stato in questione. Questa carta è valida cinque anni e il rilascio è gratuito. L’Agenzia delle Entrate ha però voluto precisare proprio questo concetto della gratuità: esso non costituirebbe una agevolazione in materia fiscale, ma sarebbe finalizzato a non gravare il cittadino del costo del servizio.