Il nuovo testo sulla sicurezza ora è legge: dal «buonismo di Stato» alla schizofrenia di Stato

Chi ha promosso e approvato il nuovo testo di legge in materia di sicurezza sostiene che chi lo critica non l’ha mai letto. Bricolo – che non è l’ottavo nano padano con la passione del bricolage, bensì un esponente della Legaha dichiarato che con l’approvazione del nuovo decreto sicurezza si abbandona definitivamente il «buonismo di Stato». Al suo posto – aggiungiamo – abbiamo adesso la schizofrenia di Stato.

Innanzitutto le dichiarazioni ideologiche. Esse appaiono sparse nel nuovo testo di legge, salvo poi essere smentite dalla disciplina dei singoli istituti. Ad es.:«Art. 4-bis. – (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società».

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Cassazione: la richiesta di asilo politico formulata dopo un decreto di espulsione non ne blocca l’esecutività

Con la recente sentenza n. 11264/2009 la corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di asilo per motivi politici non blocca la procedura di espulsione. Restano infatti validi sia l’ordine di allontanamento del questore sia il decreto del prefetto, poiché la procedura amministrativa non si sospende.

Tuttavia – aggiungiamo sommessamente – la normativa europea sullo spazio Schengen prevede che se uno straniero avanza richiesta d’asilo in uno dei paesi europei non può proporla nuovamente in altri: ne deriva che da un lato non dovrebbe essere espulso, poiché lo Stato d’origine potrebbe violare effettivamente la Convenzione di Ginevra; ma d’altro canto non può – secondo la Cassazione – neanche evitare di ottemperare al decreto di espulsione. Quindi non gli resta che diventare clandestino in qualche altro paese limitrofo e richiedere notizie all’ambasciata sull’esito della sua pratica di asilo politico in Italia per poi eventualmente rientrare. Una soluzione più contorta di questa è difficile da ipotizzare.

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Non è reato trasgredire il decreto di espulsione se non si hanno a disposizione mezzi sufficienti per rimpatriare

Non commette reato l’immigrato clandestino che, nonostante sia stato espulso, resta in Italia perché guadagna troppo poco per sostenere le spese del biglietto aereo che lo riporta nel suo paese d’origine. Non è infatti sufficiente che abbia abbastanza soldi per varcare la frontiera. Con una sentenza (n. 23812 del 9 giugno 2009) che consente una permanenza maggiore in Italia a badanti e immigrati irregolari che guadagnano poco, la Cassazione ha dato ragione a un cittadino guatemalteco che non aveva ottemperato all’ordine di allontanamento del questore perché – si era giustificato – come badante guadagnava fra i 400 e i 500 euro al mese mentre il biglietto aereo per il Guatemala costa circa 1200 euro.