Carta di soggiorno con imposta di bollo per i familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea
La carta di soggiorno (tecnicamente, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) non è esentata dall’imposta di bollo nel caso in cui a richiederla sono i familiari di un cittadino dell’Unione Europea, che però non hanno la cittadinanza di uno stato membro: in breve, è questo il contenuto della risoluzione 250/E, documento pubblicato il 17 settembre dall’Agenzia delle Entrate.Il rilascio della carta di soggiorno in favore dei familiari di cittadini UE, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, è soggetto all’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio (Risoluzione Agenzia delle Entrate 17/09/2009, n. 250/E).
La risoluzione si apre con una precisa introduzione, la quale ricorda che è imprescindibile il diritto dei cittadini dell’Ue e dei loro familiari a mantenere la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli stati membri.
Ulteriori precisazioni in questo senso arrivano dal Decreto legislativo 30 del 2007 (“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”).
Lo stesso decreto, in effetti, dispone espressamente che, nel caso i familiari del cittadino dell’Unione non siano in possesso della cittadinanza di una delle nazioni europee, devono provvedere alla richiesta della carta di soggiorno alla questura competente territorialmente, una volta trascorsi tre mesi dall’ingresso nello Stato in questione. Questa carta è valida cinque anni e il rilascio è gratuito. L’Agenzia delle Entrate ha però voluto precisare proprio questo concetto della gratuità: esso non costituirebbe una agevolazione in materia fiscale, ma sarebbe finalizzato a non gravare il cittadino del costo del servizio.