Fini: “bisogna modificare le norme dei permessi di lavoro per gli stranieri”

Lavoratore straniero

Lavoratore straniero

L’autore della legge ‘Bossi-Fini’, ovvero l’attuale presidente della Camera, ha insistito ieri nella sua più recente battaglia per modificare le norme che regolano la concessione dei permessi di lavoro in Italia per gli stranieri.

Per il presidente della Camera i dati dell’indagine della commissione Lavoro della Camera sul lavoro sommerso “inducono ad una riflessione importante circa l’esigenza di favorire un corretto incontro tra domanda ed offerta di lavoro straniero, partendo dal dato inconfutabile che la richiesta attuale di manodopera viene considerata non adeguatamente soddisfatta”.

Fini quindi ha aggiunto: ” La questione richiede una riflessione sulle stesse modalità di ingresso nel Paese e ciò per evitare il diffondersi del lavoro sommerso che riguarda sicuramente gli immigrati irregolari ma, in misura maggiore, quelli regolari con lavoro stabile”.

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Proposta di legge per estendere i diritti degli stranieri regolamente soggiornanti in Italia con carta di soggiorno anche ai loro figli maggiorenni

Se La proposta di legge dell’on. Luisa Bossa – parlamentare del Pd, componente della commissione Affari sociali della Camera – fosse approvata dal Parlamento, interverrebbe sul comma 1 dell’articolo 9 (cd. legge “Bossi-Fini”) estendendo i diritti di cui sono già titolari i figli minorenni degli stranieri regolari anche ai figli maggiorenni, purché convinventi col nucleo familiare originario. Figli che al momento non ricevono adeguato riconoscimento istituzionale, ma che hanno vissuto e studiato per vari anni in Italia. Si tratta dell’esito di una serie di mini-riforme fatte senza alcuna pianificazione politica che non fosse quella -tanto cara ai politici nostrani – dell’emergenza e dell’ dell’approssimazione. In questi giorni è tornato al centro del dibattito politico anche il tema della cittadinanza, che peraltro risolverebbe a monte il problema. Insomma, almeno un paio di strade sembrano essersi aperte.

Maroni dice che sul reato di clandestinità «la legge è chiarissima»: vi dimostriamo che non è così

Le contraddizioni su cui il ministro Maroni sorvola, per approssimativa conoscenza o altrettanta buona fede, mentre invoca sanzioni del CSM contro i magistrati, sono dovute al fatto che il «pacchetto sicurezza» non abroga la precedente Bossi- Fini, ma pretende di integrarla. La Bossi-Fini è ancora in vigore per i recidivi, cioè i clandestini che non rispettano il decreto di al lontanamento dal territorio nazionale entro cinque giorni emesso dal questore o quelli scoperti di nuovo in Italia dopo l’espulsione. Casi che prevedono l’arresto in flagranza, il processo per direttissima e, in caso di condanna, la reclusione. La nuova legge va applicata quando le forze del l’ordine trovano per la prima volta un extracomunitario irregolare e allora chiedono al pm di turno l’autorizzazione a por tarlo davanti al giudice di pace per il processo e l’eventuale condanna a un’ammenda tra i 5 mila e i 10 mila euro. D’altra parte, la polizia giudiziaria non può essere certa del fatto che un irregolare sia arrivato in Italia dopo l’entrata in vigore della nuova legge: occorre un processo o almeno delle indagini per accertarlo sino in fondo. In ogni caso le nuove disposizioni non valgono qualora il clandestino risulta individuato per altri reati: in questo caso la clandestinità è un’aggravante generale, che aumenta di un terzo la pena. Ecco perché, come abbiamo già segnalato su questo blog, la tendenza dei giudici è di contestare la clandestinità quando si scoprono altri reati,tentando così di salvare capra e cavoli: si applica la nuova legge più che altro quando si sono commessi altri illeciti. Ma è evidente che si tratta di una prassi paradossale, perché si rinuncia a sanzionare alcuni reati commessi. Insomma, è un groviglio giuridico.
C’è inoltre il problema di aver voluto affiancare la procedura penale a quella amministrativa di espulsione, che scatta alla scoperta di un clandestino e che può esaurirsi in tempi rapidissimi. Se un irregolare viene espulso subito, il processo non si fa, perciò l’istituto penale non aggiunge né toglie nulla, anzi è solo una complicazione in più. E infatti i PM veneti, per i clandestini trovati la prima volta e senza altre pendenze penali, stanno applicando il procedimento amministrativo. Tecnicamente il provvedimento penale di espulsione non ha una collocazione precisa e prevede la notifica di reato da parte de gli ufficiali giudiziari, che non bastano nemmeno per notificare gli atti della Corte d’Assise. D’altra parte le notizie di reato da noi arrivano, anche due o tre al giorno, ma poi è un’impresa trovare un giudice di pace libero. Ci sono sedi che ne hanno uno solo penale, tra l’altro obbligato a tenere non più di 160 udienze l’anno. Quanto ai Vpo (vice procuratori onorari), spesso ce ne sono un terzo rispetto a quelli previsti per partecipare a un processo.
In definitiva, come avevamo ampiamente anticipato, abbiamo a che fare con una legge fallimentare, che richiede ulteriore dispendio di personale e alla fine serve a ben poco: se gli arresti di clandestini sono diminuiti è perchè le forze dell’ordine preferiscono impiegare le pattuglie per perseguire i reati
più gravi, non perché il tasso di legalità o l’ordine pubblico è cresciuto.