Svizzera, referendum: sì all’espulsione di immigrati che commettono reati

 

Referendum

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Il 52% dei votanti svizzeri ha risposto Sì al referendum. È stata quindi approvata la nuova legge per gli stranieri: espulsione immediata per gli immigrati che commettono reati gravi e hanno ottenuto una condanna definitiva.  Chi sarà allontanato, non potrà rientrare sul territorio elvetico per 5 anni.

“Siete favorevoli all’espulsione degli stranieri che commettono reati?” era il quesito con cui gli elettori svizzeri hanno dovuto misurarsi. E quasi il 53% di essi ha risposto affermativamente. Tra le due proposte referendarie, Udc e governo, è stata la prima, promossa dal partito conservatore Udc (Unione Democratica di Centro), a ottenere la vittoria. Christoph Blocher, leader del partito, aveva creato uno slogan e una campagna pubblicitaria ad hoc per promuovere l’approvazione del referendum: “Via le ‘pecore nere’ dalla Svizzera”. E gli svizzeri lo hanno seguito.

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Sel: espulsione comunitari viola il diritto europeo

Unione Europea

Unione Europea

”Il diritto di mobilita’ e soggiorno e’ un pilastro della cittadinanza europea. Esso e’ sancito dai trattati e ribadito dalla direttiva 38 del 2004. Come piu’ volte richiamato anche da risoluzioni approvate dal Parlamento Europeo nessun cittadino comunitario puo’ essere espulso da un Paese della Ue per ragioni di reddito perche’ altrimenti saremmo in presenza di una sorta di cittadinanza per censo”.

Lo affermano, a nome di Sinistra Ecologia Liberta’, gli ex europarlamentari Roberto Musacchio e Pasqualina Napoletano, replicando al ministro dell’Interno.

”Unica causa di espulsione – sostengono gli esponenti di Sel – e’ una accertata pericolosita’ per la sicurezza dello Stato. La norma proposta dal ministro Maroni non puo’ che essere bocciata dalla Commissione Europea”.

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Cassazione, può essere espulso l’immigrato irregolare che non dimostra di aver subito alcuna repressione da parte dello Stato di appartenenza

tribunalePiuttosto singolare la recente sentenza della Corte di Cassazione secondo cui può essere espulso dall’Italia il clandestino gay anche se nel suo paese l’omosessualità è un reato punibile con il carcere. Così la Corte, con la sentenza n. 23304/2009, ha respinto il ricorso di un marocchino omosessuale che si era opposto all’espulsione sostenendo che nel suo paese l’omosessualità è punibile con pena detentiva. Infatti, ha spiegato la prima sezione civile della Cassazione, se l’immigrato non riesce a dimostrare di essere stato oggetto di persecuzione da parte dei suoi connazionali va allontanato dall’Italia. Tuttavia l’argomentazione non sembra impeccabile: verificare anche mediante le autorità diplomatiche se effettivamente in un certo Stato l’omosessualità comporta la detenzione è un’operazione fin troppo semplice che non può essere elusa nel momento in cui è formulata una domanda di giustizia. E in caso di verifica affermativa, la sussistenza del trattamento discriminatorio sarebbe fuori discussione: si tratta della negazione di un diritto civile (sotto forma di negazione di una delle libertà enunciate nell’art. 3 Cost.) che giustifica la richiesta di asilo (foto: Google.com).

Rinnovo del permesso di soggiorno, la domanda presentata a meno di 60 giorni dalla scadenza fa scattare la procedura di espulsione

PDS doppioAll’atto del rinnovo del permesso di soggiorno, bisogna regolarsi come segue. In particolare, il Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dalla legge Bossi – Fini, prevede all’art. 5 comma 4, che la domanda di rinnovo va presentata entro i seguenti termini:

90 giorni prima della scadenza, se si tratta di un permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno;
60 giorni prima della scadenza, se si tratta di permesso di soggiorno di durata di un anno;
trenta giorni prima della scadenza nei casi restanti.

Che cosa comporta l’inosservanza di questi termini?
È importante che la domanda sia inoltrata a non meno di sessanta giorni dalla scadenza del permesso.
Solo in questo caso (presentazione della domanda di rinnovo entro un termine inferiore a sessanta giorni dalla scadenza) lo straniero sarà considerato in condizione irregolare e dovrà essere espulso con provvedimento del Prefetto (art. 13, comma 2, lettera b, del D.lg. 286/98).

Il prefetto di Roma ammette che il CIE di Ponte Galeria va chiuso

«Il Centro di identificazione e di espulsione di Ponte Galeria è al collasso. Deve essere chiuso». Il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro ha inviato una relazione al ministro dell´Interno Roberto Maroni, e per conoscenza al sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Mario Mantovani e a Mario Morcone, capo dipartimento per le libertà civili e l´immigrazione, dopo aver a lungo analizzato la disastrosa situazione del Cie tra le cui mura gli immigrati vivono ogni tipo di disagio e di privazione. Pecoraro ha scritto a Maroni specificando che il Centro o «viene ristrutturato o chiuso e spostato altrove».
Del resto la situazione negli ultimi mesi è nettamente peggiorata. L’inasprimento delle norme in tema di immigrazione ha portato più gente a Ponte Galeria: la popolazione del Cie, il più grande
d´Italia, è aumentata in estate di circa 80 unità, da 246 a 319 ospiti
(175 uomini e 143 donne) al limite della capienza tollerabile che è di 330 posti. Per la maggior parte si tratta di nordafricani in attesa di essere rimpatriati. L´accoglienza è al limite, tanto che spesso gli immigrati, fermati dalle forze dell´ordine vengono trasferiti, per mancanza di posti, direttamente in carcere. E anche chi vive lì non sta certo bene. Il sovraffollamento e il caldo insopportabile di questi ultimi mesi, senza dimenticare le ferie degli operatori, hanno creato una miscela potenzialmente esplosiva. Poi ci sono i lunghi tempi di attesa per ottenere i colloqui con le ambasciate di origine e il fatto che i nuclei familiari al momento dell´arrivo vengono divisi nei settori maschile e femminile con evidenti problemi di convivenza.
Il prolungamento dei tempi di reclusione che, dopo la recente legge sulla sicurezza sono stati innalzati a 6 mesi, contribuisce certamente a degradare la dignità umana dei trattenuti ma non sembra aver minimamente risolto il problema dell’identificazione, preliminare alla espulsione, che dipende dalla collaborazione delle rappresentanze dei paesi di provenienza. In questa direzione il Governo italiano si è attivato soprattutto mediante accordi bilaterali con la Libia, un paese di certo non più garantista degli altri da cui ha origine il flusso migratorio. Ecco perché la prassi più diffusa nei mesi scorsi è stata la brutale opzione dei respingimenti.

Maroni dice che sul reato di clandestinità «la legge è chiarissima»: vi dimostriamo che non è così

Le contraddizioni su cui il ministro Maroni sorvola, per approssimativa conoscenza o altrettanta buona fede, mentre invoca sanzioni del CSM contro i magistrati, sono dovute al fatto che il «pacchetto sicurezza» non abroga la precedente Bossi- Fini, ma pretende di integrarla. La Bossi-Fini è ancora in vigore per i recidivi, cioè i clandestini che non rispettano il decreto di al lontanamento dal territorio nazionale entro cinque giorni emesso dal questore o quelli scoperti di nuovo in Italia dopo l’espulsione. Casi che prevedono l’arresto in flagranza, il processo per direttissima e, in caso di condanna, la reclusione. La nuova legge va applicata quando le forze del l’ordine trovano per la prima volta un extracomunitario irregolare e allora chiedono al pm di turno l’autorizzazione a por tarlo davanti al giudice di pace per il processo e l’eventuale condanna a un’ammenda tra i 5 mila e i 10 mila euro. D’altra parte, la polizia giudiziaria non può essere certa del fatto che un irregolare sia arrivato in Italia dopo l’entrata in vigore della nuova legge: occorre un processo o almeno delle indagini per accertarlo sino in fondo. In ogni caso le nuove disposizioni non valgono qualora il clandestino risulta individuato per altri reati: in questo caso la clandestinità è un’aggravante generale, che aumenta di un terzo la pena. Ecco perché, come abbiamo già segnalato su questo blog, la tendenza dei giudici è di contestare la clandestinità quando si scoprono altri reati,tentando così di salvare capra e cavoli: si applica la nuova legge più che altro quando si sono commessi altri illeciti. Ma è evidente che si tratta di una prassi paradossale, perché si rinuncia a sanzionare alcuni reati commessi. Insomma, è un groviglio giuridico.
C’è inoltre il problema di aver voluto affiancare la procedura penale a quella amministrativa di espulsione, che scatta alla scoperta di un clandestino e che può esaurirsi in tempi rapidissimi. Se un irregolare viene espulso subito, il processo non si fa, perciò l’istituto penale non aggiunge né toglie nulla, anzi è solo una complicazione in più. E infatti i PM veneti, per i clandestini trovati la prima volta e senza altre pendenze penali, stanno applicando il procedimento amministrativo. Tecnicamente il provvedimento penale di espulsione non ha una collocazione precisa e prevede la notifica di reato da parte de gli ufficiali giudiziari, che non bastano nemmeno per notificare gli atti della Corte d’Assise. D’altra parte le notizie di reato da noi arrivano, anche due o tre al giorno, ma poi è un’impresa trovare un giudice di pace libero. Ci sono sedi che ne hanno uno solo penale, tra l’altro obbligato a tenere non più di 160 udienze l’anno. Quanto ai Vpo (vice procuratori onorari), spesso ce ne sono un terzo rispetto a quelli previsti per partecipare a un processo.
In definitiva, come avevamo ampiamente anticipato, abbiamo a che fare con una legge fallimentare, che richiede ulteriore dispendio di personale e alla fine serve a ben poco: se gli arresti di clandestini sono diminuiti è perchè le forze dell’ordine preferiscono impiegare le pattuglie per perseguire i reati
più gravi, non perché il tasso di legalità o l’ordine pubblico è cresciuto.

Asilo politico, la Corte Costituzionale tedesca sospende le espulsioni verso la Grecia

Una settimana fa la Corte Costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht) ha bloccato l’espulsione verso la Grecia di un profugo iracheno. Non si tratta di una decisione definitiva, e infatti per ora la forma è quella dell’ordinanza e non della sentenza, ma se vi fosse conferma si tratterebbe di una decisione storica.
La Corte ha ritenuto che l’attuale prassi seguita dalla Grecia – qualora sia il primo paese di transito di un profugo e quindi responsabile della pratica d’asilo ai sensi del Trattato di Dublino – non garantisce adeguatamente i diritti dei profughi, relegandoli in uno stato di marginalizzazione.

Con un espresso richiamo al diritto comunitario, la Corte ha affermato che il principio di solidarietà verso i profughi richiedenti asilo va anteposto al primato della competenza territoriale in materia d’asilo se il paese responsabile della pratica non garantisce adeguatamente i diritti dei profughi. In sintesi: non si può essere espulsi verso uno Stato che non ti permettere di formulare richiesta d’asilo. Un principio senz’altro meritevole da affermare, ma che rischia di diventare un alibi per il malfunzionamento della giustizia e della pubblica amministrazione greca.

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La nuova linea dei giudici di pace, espulsione per clandestinità solo in caso di altri reati

A poco più di un mese dall’entrata in vigore dei reati di ingresso e soggiorno illegale, si profila la linea di condotta dei giudici di pace sull’applicazione della nuova legge. In determinati casi, la contestazione del reato è avvenuta anche a carico di chi era in Italia già da prima, se però ha omesso volontariamente di attivarsi per regolarizzare la sua posizione: è accaduto di recente a Firenze, dove un cittadino giordano irregolare da 4 anni e da altrettanto tempo impiegato presso la ditta del cugino è stato condannato a 5.000 euro di ammenda. Somma che però sarà pagata, e perciò non permetterà di procedere all’espulsione, inserita nella legge come conseguenza dell’inadempimento della pena pecuniaria.
Ma la prevalenza dei procedimenti per soggiorno e ingresso illegale sono in corso a carico di extracomunitari colti in flagranza di altri reati: ammenda ed espulsione sono state irrogate per contrabbando, contraffazione, vendita senza licenza, spaccio di stupefacenti. Una linea applicativa intelligente che tende ad espellere solo se in effetti è stato commesso un altro reato, e non c’è in gioco solo la semplice irregolarità relativa al permesso di soggiorno.

Anche una cittadina svizzera incappa nelle maglie della legge italiana: e` extracomunitaria, sara` espulsa

Per quale motivo una cittadina svizzera, di cui e` davvero improbabile ipotizzare problemi di identificazione, dopo l`arresto per traffico di stupefacenti a Milano sia stata trasferita in un centro di identificazione e espulsione come una qualsiasi sans papier, appartiene al lato oscuro delle relazioni diplomatiche. Ma dovrebbe trattarsi di un trattenimento lampo, stando a quanto hanno precisato fonti ufficiali: «Capita che cittadini svizzeri condannati in Italia siano rinchiusi in strutture di questo tipo in attesa dell’espulsione, dato che sono extracomunitari», ha indicato oggi all’ATS la portavoce del consolato svizzero di Milano Evelyne Stämpfli. «Seguiamo da vicino la faccenda della nostra concittadina, che dovrebbe poter raggiungere Lugano entro due o tre giorni», ha concluso.
Appare fuor di dubbio che il nostro paese non ci fa comunque una bella figura, sia sul piano diplomatico sia riguardo al rigore superfluo con cui, in questo come in altri simili casi, vengono gestite ipotesi delittuose di minimo impatto sociale (la dose di droga detenuta risulta praticamente di sicuro uso personale, vista la minima quantitä rilevata, malgrado secondo la legge italiana integri comunque il reato di spaccio).

Incredibile a Milano: a giudizio 4 agenti di polizia che rapinavano case di extracomunitari

Rubavano nelle case di extracomunitari, certi che loro non avrebbero sporto denuncia perché irregolari. È un reato particolarmente odioso quello commesso da quattro agenti di polizia e un pregiudicato, autori di sette colpi in sei mesi. Due agenti di polizia e il pregiudicato erano stati condannati, un anno fa, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato: 6 anni di reclusione per Giuseppe Sofia (40 anni, ex capopattuglia della volante Dora 2), 4 anni e quattro mesi per Daniele Di Viercio (25 anni, ex vice ed ex socio preferito di Sofia), 4 anni e nove mesi per Giovanni Quarantiello (57 anni, pregiudicato che segnalava gli obiettivi e intascava le percentuali). Gli ultimi due agenti di polizia, Salvatore Majol, 28 anni, adesso ex poliziotto, e Luigi Cicchetti, 28 anni, ex centralinista del commissariato di Barriera Milano, erano stati invece solo rinviati a giudizio. E venerdì scorso è cominciato il dibattimento che li vede imputati. Dovranno rispondere di concorso nel reato di rapina.

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