L’esercito degli invisibili che garantisce il funzionamento delle filiere agroalimentari

40 euro scarsi di paga giornaliera (5 vanno ai caporali che li reclutano all’alba, 3 vengono richiesti per il trasporto) per almeno 8 ore di lavoro al giorno e un ricovero approssimativo negli stessi campi in cui si svolge il lavoro, o presso masserie vicine. Immigrati perlopiù africani che hanno collezionato decine di decreti di espulsione, senza che nessun giudice si sia mai preso la briga di chiedersi – e chiedergli – cosa è successo tra l’inadempimento di un decreto di espulsione e quello successivo.
Dopo la raccolta di patate i migranti si spostano vicino a Napoli per raccogliere le noccioline. A ottobre i mandarini e le arance in Calabria per 25 euro al giorno.
In Puglia, a S. Severo, i migranti vivono in tende di fortuna tra le piantagioni di pomodoro per l’industria di trasformazione. Sono tutti eritrei e magrebini. La manodopera straniera costa tre euro a cassa che, per una giornata lavorativa di otto ore si traduce in meno di 20 euro nette. Da aprile a ottobre nel territorio secondo gli elenchi anagrafici dell’Inps, sono occupati circa 45 mila lavoratori di questi 16 mila sono stranieri, un dato che è cresciuto dai 4500 del 2006 ai 14 mila del 2007, ma l’80 per cento della manodopera straniera è al di sotto delle 51 giornate necessarie per l’assistenza previdenziale. Questi lavoratori non sono stagionali, perché di fatto lavorano tutto l’anno e perdipiù in nero. Secondo la legge italiana, anche previgente al nuovo testo sulla sicurezza, non potranno mai fare richiesta di soggiorno perché ciò non è ammesso per i lavoratori stagionali. Ma il legislatore non considera che spesso chi entar da stagionale continua a lavorare, e in questo caso finisce sotto la scure del lavoro nero. Meglio regolarizzarli anziché abbandonarli al malaffare del caporalato, che tra l’altro danneggia pesantemente anche i lavoratori bracciantili del meridione.

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Cassazione: la richiesta di asilo politico formulata dopo un decreto di espulsione non ne blocca l’esecutività

Con la recente sentenza n. 11264/2009 la corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di asilo per motivi politici non blocca la procedura di espulsione. Restano infatti validi sia l’ordine di allontanamento del questore sia il decreto del prefetto, poiché la procedura amministrativa non si sospende.

Tuttavia – aggiungiamo sommessamente – la normativa europea sullo spazio Schengen prevede che se uno straniero avanza richiesta d’asilo in uno dei paesi europei non può proporla nuovamente in altri: ne deriva che da un lato non dovrebbe essere espulso, poiché lo Stato d’origine potrebbe violare effettivamente la Convenzione di Ginevra; ma d’altro canto non può – secondo la Cassazione – neanche evitare di ottemperare al decreto di espulsione. Quindi non gli resta che diventare clandestino in qualche altro paese limitrofo e richiedere notizie all’ambasciata sull’esito della sua pratica di asilo politico in Italia per poi eventualmente rientrare. Una soluzione più contorta di questa è difficile da ipotizzare.

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Non è reato trasgredire il decreto di espulsione se non si hanno a disposizione mezzi sufficienti per rimpatriare

Non commette reato l’immigrato clandestino che, nonostante sia stato espulso, resta in Italia perché guadagna troppo poco per sostenere le spese del biglietto aereo che lo riporta nel suo paese d’origine. Non è infatti sufficiente che abbia abbastanza soldi per varcare la frontiera. Con una sentenza (n. 23812 del 9 giugno 2009) che consente una permanenza maggiore in Italia a badanti e immigrati irregolari che guadagnano poco, la Cassazione ha dato ragione a un cittadino guatemalteco che non aveva ottemperato all’ordine di allontanamento del questore perché – si era giustificato – come badante guadagnava fra i 400 e i 500 euro al mese mentre il biglietto aereo per il Guatemala costa circa 1200 euro.

Cassazione, essere senza documenti in caso di decreto di espulsione non legittima la permanenza sul territorio dello Stato. A meno che l’ambasciata di riferimento sia inadempiente

In caso di permanenza sul territorio italiano da parte di un immigrato irregolare malgrado il decreto di espulsione a suo carico, la Corte di Cassazione ribadisce che questi è giustificato se dimostra di aver fatto tutto il possibile per ottenere i documenti dall’Ambasciata del Paese d’origine e di essersi trattenuto sul territorio italiano a causa di un «serio impedimento che non dipende da una scelta volontaria».

Il caso riguardava un immigrato cinese per il quale, nel 2006, il prefetto di Prato aveva disposto l’espulsione entro 5 giorni dalla notifica dell’ordinanza. Trovato ancora nel territorio italiano, il ragazzo subì un processo ma fu assolto dal tribunale di Reggio Emilia nel 2007: secondo i giudici, l’imputato senza documenti «non avrebbe potuto imbarcarsi all’aeroporto come ordinato dal prefetto senza passaporto in carenza di un obbligo di attivarsi presso il Consolato del proprio Paese per farselo rilasciare».

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