Permesso di soggiorno, l’anno di regolare presenza in Italia si valuta alla data in cui è decisa l’istanza

L’anno di regolare presenza in Italia, inteso come presupposto per il permesso di soggiorno, è un requisito che va valutato alla data di decisione dell’istanza amministrativa. Lo ricorda l’ordinanza 19793/09, emessa dalla prima sezione civile della Cassazione .
Così è stato stralciato un decreto della Corte d’appello di Roma sfavorevole allo straniero, cui il questore aveva negato la conversione del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro in quello per coesione familiare. Per ottenere l’autorizzazione a restare in Italia – insegna la giurisprudenza di legittimità – l’extracomunitario deve essere in possesso di adeguati mezzi di sussistenza, e la valutazione del requisito va riferita al momento in cui l’autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi; in quello stesso momento va apprezzata la sussistenza dell’altro requisito, quello temporale, cioè l’anno di regolare presenza in Italia. Non si può infatti addebitare allo straniero, come ragione che esclude il rilievo del lavoro regolare prestato nel frattempo, il tempo necessario all’amministrazione per definire l’istanza (cfr. Cassazione 2417/06, arretrato 9 febbraio 2006).
La Corte d’appello, oggi smentita, confermava il “no” alla conversione del permesso di soggiorno valutando il periodo maturato alla data dell’istanza ma anche quello anteriore alla decisione amministrativa: il diniego era motivato osservando che l’extracomunitario non poteva vantare un periodo di lavoro continuativo annuale, come richiesto “da una rigorosa lettura” dell’articolo 30 lettera b) del D.Lgs 286/98. Ora invece la Suprema corte propone un’interpretazione costituzionalmente orientata del requisito, che impone al giudice di considerare l’avvenuta integrazione del presupposto anche di fronte a una pluralità di soggiorni in Italia susseguitisi a brevi intervalli e in un arco di tempo di poco superiore all’anno. Ai fini della valutazione del presupposto, insomma, non si può non considerare tutto il tempo durante il quale è stata rilevata una successione di contratti di lavoro a termine o stagionali, debitamente autorizzati. Sarà ora il giudice del rinvio a concludere il processo decidendo nel merito secondo il principio di legge enunciato dalla Cassazione (12680/09).

Cassazione: la richiesta di asilo politico formulata dopo un decreto di espulsione non ne blocca l’esecutività

Con la recente sentenza n. 11264/2009 la corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di asilo per motivi politici non blocca la procedura di espulsione. Restano infatti validi sia l’ordine di allontanamento del questore sia il decreto del prefetto, poiché la procedura amministrativa non si sospende.

Tuttavia – aggiungiamo sommessamente – la normativa europea sullo spazio Schengen prevede che se uno straniero avanza richiesta d’asilo in uno dei paesi europei non può proporla nuovamente in altri: ne deriva che da un lato non dovrebbe essere espulso, poiché lo Stato d’origine potrebbe violare effettivamente la Convenzione di Ginevra; ma d’altro canto non può – secondo la Cassazione – neanche evitare di ottemperare al decreto di espulsione. Quindi non gli resta che diventare clandestino in qualche altro paese limitrofo e richiedere notizie all’ambasciata sull’esito della sua pratica di asilo politico in Italia per poi eventualmente rientrare. Una soluzione più contorta di questa è difficile da ipotizzare.

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Le notificazioni degli atti giudiziari ai nomadi vanno fatte regolarmente, il campo nomadi va considerato come luogo di residenza

Le autorità italiane devono notificare al campo nomadi gli atti giudiziari, non potendo assolvere l’onere di notificazione senza aver prima cercato il rom interessato e semplicemente avvalendosi della procedura per le persone irreperibili.

Lo ha appena sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25598/2009, ha accolto il ricorso di un nomade. Del resto, se la condizione di nomadismo è considerata dall’ordinamento come un fatto eccezionale, e in vista di un adeguato modello di integrazione è da considerarsi superabile, sarebbe contraddittorio non garantire a un cittadino nomade gli stessi diritti di qualunque altro cittadino, dandone per scontata l’irreperibilità sul territorio nazionale. Con il rischio ulteriore – in caso di irreperibilità – della celebrazione di un processo in contumacia

Cassazione, essere senza documenti in caso di decreto di espulsione non legittima la permanenza sul territorio dello Stato. A meno che l’ambasciata di riferimento sia inadempiente

In caso di permanenza sul territorio italiano da parte di un immigrato irregolare malgrado il decreto di espulsione a suo carico, la Corte di Cassazione ribadisce che questi è giustificato se dimostra di aver fatto tutto il possibile per ottenere i documenti dall’Ambasciata del Paese d’origine e di essersi trattenuto sul territorio italiano a causa di un «serio impedimento che non dipende da una scelta volontaria».

Il caso riguardava un immigrato cinese per il quale, nel 2006, il prefetto di Prato aveva disposto l’espulsione entro 5 giorni dalla notifica dell’ordinanza. Trovato ancora nel territorio italiano, il ragazzo subì un processo ma fu assolto dal tribunale di Reggio Emilia nel 2007: secondo i giudici, l’imputato senza documenti «non avrebbe potuto imbarcarsi all’aeroporto come ordinato dal prefetto senza passaporto in carenza di un obbligo di attivarsi presso il Consolato del proprio Paese per farselo rilasciare».

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