Permesso di soggiorno, l’anno di regolare presenza in Italia si valuta alla data in cui è decisa l’istanza
L’anno di regolare presenza in Italia, inteso come presupposto per il permesso di soggiorno, è un requisito che va valutato alla data di decisione dell’istanza amministrativa. Lo ricorda l’ordinanza 19793/09, emessa dalla prima sezione civile della Cassazione .
Così è stato stralciato un decreto della Corte d’appello di Roma sfavorevole allo straniero, cui il questore aveva negato la conversione del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro in quello per coesione familiare. Per ottenere l’autorizzazione a restare in Italia – insegna la giurisprudenza di legittimità – l’extracomunitario deve essere in possesso di adeguati mezzi di sussistenza, e la valutazione del requisito va riferita al momento in cui l’autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi; in quello stesso momento va apprezzata la sussistenza dell’altro requisito, quello temporale, cioè l’anno di regolare presenza in Italia. Non si può infatti addebitare allo straniero, come ragione che esclude il rilievo del lavoro regolare prestato nel frattempo, il tempo necessario all’amministrazione per definire l’istanza (cfr. Cassazione 2417/06, arretrato 9 febbraio 2006).
La Corte d’appello, oggi smentita, confermava il “no” alla conversione del permesso di soggiorno valutando il periodo maturato alla data dell’istanza ma anche quello anteriore alla decisione amministrativa: il diniego era motivato osservando che l’extracomunitario non poteva vantare un periodo di lavoro continuativo annuale, come richiesto “da una rigorosa lettura” dell’articolo 30 lettera b) del D.Lgs 286/98. Ora invece la Suprema corte propone un’interpretazione costituzionalmente orientata del requisito, che impone al giudice di considerare l’avvenuta integrazione del presupposto anche di fronte a una pluralità di soggiorni in Italia susseguitisi a brevi intervalli e in un arco di tempo di poco superiore all’anno. Ai fini della valutazione del presupposto, insomma, non si può non considerare tutto il tempo durante il quale è stata rilevata una successione di contratti di lavoro a termine o stagionali, debitamente autorizzati. Sarà ora il giudice del rinvio a concludere il processo decidendo nel merito secondo il principio di legge enunciato dalla Cassazione (12680/09).


