Uds, la cassazione lede il diritto di studio agli immigrati

Studenti immigrati in Italia

Studenti immigrati in Italia

Secondo l’Unione degli studenti  la sentenza della Cassazione - secondo la quale sarebbe legittima l’espulsione del genitore clandestino anche se i figli vanno ancora a scuola in Italia e il clandestino deve lasciare il paese – rappresenta una seria e ingiusta  minaccia al diritto allo studio di tutti i giovani.  

“L’espulsione del genitore – dichiara ad Apcom Stefano Vitale, dell’esecutivo nazionale dell’Uds – potrebbe ledere il diritto allo studio dei figli, un diritto che va riconosciuto a tutti i giovani, a prescindere dalla cittadinanza”.

Puesto  motivo l’associazione studentesca esprime la massima preoccupazione per la  sentenza, resa nota oggi,  in base alla quale il semplice fatto che i bimbi siano inseriti a scuola non è rilevante ai fini dell’espulsione del genitore.

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L’immigrazione clandestina fa paura

PauraPiù del 50% degli italiani guarda con paura all’immigrazione clandestina.

Gli italiani sono sicuri che il numero degli immigrati sia molto superiore rispetto a quello reale, dal 6% secondo i dati ISTAT al 23%, secondo la percezione degli intervistati. Cresce, quindi, la percezione di considerare l’immigrazione più un problema che un opportunità.

Questo è uno dei dati più rilevanti emerso dal rapporto “Transatlantic Trends: Immigration” realizzato dal German Marshall Fund of the United States e dalla Compagnia di S. Paolo. L’indagine condotta, focalizza, più da vicino, le opinioni dei cittadini dei Paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Italia, Spagna, Olanda) e dei cittadini degli Stati Uniti

Il 73% degli italiani è sicuro che l’illegalità provochi un aumento di criminalità, contro il 38% dei francesi. Il pubblico francese, infatti, è stato fra tutti gli intervistati il più positivo sulle dichiarazioni di carattere generale sugli immigrati clandestini, dalle condizioni di lavoro agli effetti sulla società.

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Cassazione, può essere espulso l’immigrato irregolare che non dimostra di aver subito alcuna repressione da parte dello Stato di appartenenza

tribunalePiuttosto singolare la recente sentenza della Corte di Cassazione secondo cui può essere espulso dall’Italia il clandestino gay anche se nel suo paese l’omosessualità è un reato punibile con il carcere. Così la Corte, con la sentenza n. 23304/2009, ha respinto il ricorso di un marocchino omosessuale che si era opposto all’espulsione sostenendo che nel suo paese l’omosessualità è punibile con pena detentiva. Infatti, ha spiegato la prima sezione civile della Cassazione, se l’immigrato non riesce a dimostrare di essere stato oggetto di persecuzione da parte dei suoi connazionali va allontanato dall’Italia. Tuttavia l’argomentazione non sembra impeccabile: verificare anche mediante le autorità diplomatiche se effettivamente in un certo Stato l’omosessualità comporta la detenzione è un’operazione fin troppo semplice che non può essere elusa nel momento in cui è formulata una domanda di giustizia. E in caso di verifica affermativa, la sussistenza del trattamento discriminatorio sarebbe fuori discussione: si tratta della negazione di un diritto civile (sotto forma di negazione di una delle libertà enunciate nell’art. 3 Cost.) che giustifica la richiesta di asilo (foto: Google.com).

L’inquilino è clandestino? Se paga poco non c’è sfruttamento dell’immigrazione clandestina, quindi non c’è reato

Il tribunale di Milano (sentenza 12/05/2009, est. Corbetta) ha fissato un principio che potrebbe ripercuotersi anche sul testo di legge in materia di sicurezza su cui il Governo ha ottenuto la fiducia. Il nuovo pacchetto sicurezza prevede infatti che affittare un alloggio a un extracomunitario sia considerato favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ma già la norma del testo unico sull’immigrazione prevedeva il reato di sfruttamento dell’immigrazione clandestina nell’ipotesi analoga: ebbene ora il tribunale di Milano ha stabilito che ai fini della sussistenza del reato di cui all’art.12, comma 5, d.lgs n.286 del 1998 ( disposizioni contro le immigrazioni clandestine) non basta la concessione a un immigrato clandestino di locali ad uso abitativo. Accanto a tale requisito obiettivo deve sussistere il requisito soggettivo, presente qualora il proprietario dell’alloggio abbia inteso trarre un ingiustificato arricchimento dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto contrattuale.

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