Un avvertimento fondamentale : nessuno straniero rischia l’autodenuncia facendo richiesta di permesso di soggiorno
Tra le varie inesattezze dette in merito al nuovo pacchetto sicurezza, pur criticabile sia per l’impostazione di fondo sia per i dettagli, ce ne è una piuttosto grave.
Anche diversi rappresentanti istituzionali a livello locale hanno sostenuto che lo straniero già in Italia benché privo del permesso di soggiorno è indotto a non richiederlo per paura di esercitare una autodenuncia penale. Vogliamo dirlo chiaramente: UN RISCHIO SIMILE NON ESISTE. Del resto, sarebbe apertamente contrario ai princìpi del diritto penale italiano. Neanche in un processo penale esistono norme che obbligano qualcuno ad autodenunciarsi, figuriamoci in un procedimento amministrativo. Il nuovo testo sulla sicurezza vuole semplicemente invertire l’iter seguito sinora da molti extracomunitari, che intanto richiedevano certificati anagrafici (di residenza, domicilio, stato coniugale, stato di nascita dei figli) e poi eventualmente il permesso di soggiorno. Con la normativa che entrerà in vigore a settembre, bisognerà necessariamente proporre innanzitutto domanda per il permesso di soggiorno. È sufficiente averla presentata e conservare il cedolino della richiesta per non incorrere in alcun tipo di sanzione. Quanto agli atti anagrafici che è possibile compiere, enunciamo il principio generale: è possibile compiere solo quegli atti per i quali non è espressamente previsto il titolo di permesso di soggiorno. Ad es., è possibile richiedere la residenza anche solo con il cedolino di avvenuta richiesta del permesso; sempre con il cedolino, è possibile richiedere il foglio rosa per la guida. Ma ad es., per avere la patente occorrerà ottenere prima il permesso di soggiorno, non basta il cedolino.
