Cassazione, asilo ai cristiani perseguitati nei paesi islamici

Diritto di asilo

Diritto di asilo

Diritto di asilo ai cristiani perseguitati nei paesi islamici.

Lo sottolinea la Cassazione che ha accolto il ricorso di un nigeriano di religione cristiana, Raymond B., arrivato a Torino nel 2002, che chiedeva protezione internazionale e asilo politico poiche’ nel suo Paese gli era impedita la liberta’ di culto.

Secondo piazza Cavour, “la fuga dal paese a prevalenza islamica” che dipende “dal timore di essere arrestato e processato senza garanzie” rende legittima la conseguente richiesta di asilo e protezione “evidente essendo la scelta di un paese civile e democratico” come “sbocco obbligato per chi decide la fuga da un regime oppressivo”.

Fonte by Adnkronos

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Cassazione, non discriminare chi ruba ma ha lavoro

Giudice Cass.

Giudice Cass.

No alla discriminazione degli immigrati sorpresi a compiere un piccolo furto: possono aver diritto alla sospensione condizionale della pena se incensurati e con un’attivita’ lavorativa stabile.

La Cassazione ha per questo annullato con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Genova, che non aveva concesso la sospensione condizionale della pena ad un albanese, fermato mentre tentava di rubare un’auto.

I giudici del merito, nonostante l’immigrato fosse incensurato, gli avevano negato il beneficio tenuto conto della sua “condizione di cittadino extracomunitario, privo di validi referenti sul territorio nazionale ed in particolare di stabile attivita’ lavorativa”, il che, a loro parere, portava a ritenere “non presumibile che l’imputato si astenga dal commettere ulteriori reati”.
 La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell’imputato, come sollecitato anche dalla Procura generale, rilevando che egli aveva prodotto durante il processo “uno statino paga” dell’aprile 2005 da cui risultava la sua occupazione presso una societa’ de La Spezia, nonche’ “dichiarazioni sottoscritte da ufficiali della Marina Militare italiana, di conoscenza personale dell’imputato e di apprezzamento della sua attivita’ lavorativa presso la suddetta societa’”.

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Cassazione, le adozioni non possono essere in base alla razza

Bimbi stranieri

Bimbi stranieri

Se hai intenzione di adottare un bambino non puoi rifiutare di accogliere bimbi di etnia non europea o di pelle nera.

E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte dopo un esposto dell’Associazione Amici dei bambini (Aibi).  

Il procuratore generale ha preso, così,  una posizione che va contro la discriminazione razziale nelle adozioni internazionali dei minori richieste da coppie italiane, a seguito del decreto con il quale il tribunale dei minorenni di Catanai nel 2009 aveva dato l’idoneità a marito e moglie che non volevano bambini neri o non europei.

Ad esprime massima soddisfazione è Marco Griffini, il presidente dell’Abi: “Siamo soddisfatti: ogni bambino è uguale all’altro e la razza non può essere un elemento di discriminazione”.

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Uds, la cassazione lede il diritto di studio agli immigrati

Studenti immigrati in Italia

Studenti immigrati in Italia

Secondo l’Unione degli studenti  la sentenza della Cassazione - secondo la quale sarebbe legittima l’espulsione del genitore clandestino anche se i figli vanno ancora a scuola in Italia e il clandestino deve lasciare il paese – rappresenta una seria e ingiusta  minaccia al diritto allo studio di tutti i giovani.  

“L’espulsione del genitore – dichiara ad Apcom Stefano Vitale, dell’esecutivo nazionale dell’Uds – potrebbe ledere il diritto allo studio dei figli, un diritto che va riconosciuto a tutti i giovani, a prescindere dalla cittadinanza”.

Puesto  motivo l’associazione studentesca esprime la massima preoccupazione per la  sentenza, resa nota oggi,  in base alla quale il semplice fatto che i bimbi siano inseriti a scuola non è rilevante ai fini dell’espulsione del genitore.

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Cassazione, può essere espulso l’immigrato irregolare che non dimostra di aver subito alcuna repressione da parte dello Stato di appartenenza

tribunalePiuttosto singolare la recente sentenza della Corte di Cassazione secondo cui può essere espulso dall’Italia il clandestino gay anche se nel suo paese l’omosessualità è un reato punibile con il carcere. Così la Corte, con la sentenza n. 23304/2009, ha respinto il ricorso di un marocchino omosessuale che si era opposto all’espulsione sostenendo che nel suo paese l’omosessualità è punibile con pena detentiva. Infatti, ha spiegato la prima sezione civile della Cassazione, se l’immigrato non riesce a dimostrare di essere stato oggetto di persecuzione da parte dei suoi connazionali va allontanato dall’Italia. Tuttavia l’argomentazione non sembra impeccabile: verificare anche mediante le autorità diplomatiche se effettivamente in un certo Stato l’omosessualità comporta la detenzione è un’operazione fin troppo semplice che non può essere elusa nel momento in cui è formulata una domanda di giustizia. E in caso di verifica affermativa, la sussistenza del trattamento discriminatorio sarebbe fuori discussione: si tratta della negazione di un diritto civile (sotto forma di negazione di una delle libertà enunciate nell’art. 3 Cost.) che giustifica la richiesta di asilo (foto: Google.com).

Permesso di soggiorno, l’anno di regolare presenza in Italia si valuta alla data in cui è decisa l’istanza

L’anno di regolare presenza in Italia, inteso come presupposto per il permesso di soggiorno, è un requisito che va valutato alla data di decisione dell’istanza amministrativa. Lo ricorda l’ordinanza 19793/09, emessa dalla prima sezione civile della Cassazione .
Così è stato stralciato un decreto della Corte d’appello di Roma sfavorevole allo straniero, cui il questore aveva negato la conversione del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro in quello per coesione familiare. Per ottenere l’autorizzazione a restare in Italia – insegna la giurisprudenza di legittimità – l’extracomunitario deve essere in possesso di adeguati mezzi di sussistenza, e la valutazione del requisito va riferita al momento in cui l’autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi; in quello stesso momento va apprezzata la sussistenza dell’altro requisito, quello temporale, cioè l’anno di regolare presenza in Italia. Non si può infatti addebitare allo straniero, come ragione che esclude il rilievo del lavoro regolare prestato nel frattempo, il tempo necessario all’amministrazione per definire l’istanza (cfr. Cassazione 2417/06, arretrato 9 febbraio 2006).
La Corte d’appello, oggi smentita, confermava il “no” alla conversione del permesso di soggiorno valutando il periodo maturato alla data dell’istanza ma anche quello anteriore alla decisione amministrativa: il diniego era motivato osservando che l’extracomunitario non poteva vantare un periodo di lavoro continuativo annuale, come richiesto “da una rigorosa lettura” dell’articolo 30 lettera b) del D.Lgs 286/98. Ora invece la Suprema corte propone un’interpretazione costituzionalmente orientata del requisito, che impone al giudice di considerare l’avvenuta integrazione del presupposto anche di fronte a una pluralità di soggiorni in Italia susseguitisi a brevi intervalli e in un arco di tempo di poco superiore all’anno. Ai fini della valutazione del presupposto, insomma, non si può non considerare tutto il tempo durante il quale è stata rilevata una successione di contratti di lavoro a termine o stagionali, debitamente autorizzati. Sarà ora il giudice del rinvio a concludere il processo decidendo nel merito secondo il principio di legge enunciato dalla Cassazione (12680/09).

Permesso di soggiorno per motivi umanitari, la questura ha l’obbligo di motivarne l’eventuale rifiuto

Sembra una vicenda che ha dell’incredibile, stando alle vicissitudini che un cittadino del Kosovo ha dovuto superare per riuscire a ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari in Italia.

Il Decreto Legislativo n. 286/1998 (art. 5, comma 6) dispone che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi (in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano).

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