Lo straniero che ha fatto richiesta di asilo politico non può richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo
A rigore non ci sarebbe stato bisogno di un’apposita circolare del ministero dell’Interno (n° 5234/2009) per segnalarlo: il permesso di soggiorno di lungo periodo (ex carta di soggiorno) è rilasciato a chi, avendo già un altro tipo di permesso di soggiorno, si trova in Italia da 5 anni. A sua volta, si tratta di un titolo preliminare all’acquisizione della cittadinanza, peraltro limitata dall’introduzione del recente pacchetto sicurezza. Perciò abbiamo a che fare con un documento di rilascio successivo rispetto al permesso di soggiorno ordinario, il cui presupposto è dovuto a motivi di lavoro, studio o assistenza familiare e sanitaria. Siccome chi presenta domanda di asilo politico non ha bisogno di dichiarare nessuno di tali presupposti ma semplicemente la repressione dei diritti civili o politici nello Stato d’origine, ne deriva che l’aver presentato istanza di asilo e, a maggior ragione, l’averne ottenuto il riconoscimento, impedisce di ottenere anche il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo. Inoltre, va detto che lo status di asilante è transitorio (può venir meno se, ad es., nello Stato d’origine il sistema delle libertà civili e politiche cambia per effetto di un nuovo Governo), mentre quello di soggiornante di lungo periodo è tendenzialmente stabile (foto: Google.com).
La nuova legge in materia di sicurezza, entrata in vigore l’otto agosto, stabilisce che per l’ottenimento della carta di soggiorno (ormai denominata “permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo”)occorre pagare una tassa compresa fra gli 80 e i 200 euro. Senonché, come spesso accade in Italia, per ora le amministrazioni competenti non si sono accordate sulla cifra, perciò la tassa non è ancora operativa. Quindi chi ora fa richiesta di carta di soggiorno, non essendo prevista in dettaglio alcuna tassa, eviterà di pagarla se il rilascio del titolo avviene in tempi ragionevoli. Difficile dire cosa accadrà se la tassa dovesse essere determinata in corso di definizione del procedimento di rilascio. Ma in base ai princìpi generali del procedimento amministrativo, l’esborso non potrà essere richiesto in séguito: chi ha fatto domanda finché mancava la disciplina di attuazione non dovrebbe essere tenuto ad alcun versamento neanche successivamente. 




