Lo straniero che ha fatto richiesta di asilo politico non può richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo

black woman with childA rigore non ci sarebbe stato bisogno di un’apposita circolare del ministero dell’Interno (n° 5234/2009) per segnalarlo: il permesso di soggiorno di lungo periodo (ex carta di soggiorno) è rilasciato a chi, avendo già un altro tipo di permesso di soggiorno, si trova in Italia da 5 anni. A sua volta, si tratta di un titolo preliminare all’acquisizione della cittadinanza, peraltro limitata dall’introduzione del recente pacchetto sicurezza. Perciò abbiamo a che fare con un documento di rilascio successivo rispetto al permesso di soggiorno ordinario, il cui presupposto è dovuto a motivi di lavoro, studio o assistenza familiare e sanitaria. Siccome chi presenta domanda di asilo politico non ha bisogno di dichiarare nessuno di tali presupposti ma semplicemente la repressione dei diritti civili o politici nello Stato d’origine, ne deriva che l’aver presentato istanza di asilo e, a maggior ragione, l’averne ottenuto il riconoscimento, impedisce di ottenere anche il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo. Inoltre, va detto che lo status di asilante è transitorio (può venir meno se, ad es., nello Stato d’origine il sistema delle libertà civili e politiche cambia per effetto di un nuovo Governo), mentre quello di soggiornante di lungo periodo è tendenzialmente stabile (foto: Google.com).

La tassa per il permesso di soggiorno di lungo periodo non è ancora attiva, perciò conviene affrettarsi

arretrati 300x300La nuova legge in materia di sicurezza, entrata in vigore l’otto agosto, stabilisce che per l’ottenimento della carta di soggiorno (ormai denominata “permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo”)occorre pagare una tassa compresa fra gli 80 e i 200 euro. Senonché, come spesso accade in Italia, per ora le amministrazioni competenti non si sono accordate sulla cifra, perciò la tassa non è ancora operativa. Quindi chi ora fa richiesta di carta di soggiorno, non essendo prevista in dettaglio alcuna tassa, eviterà di pagarla se il rilascio del titolo avviene in tempi ragionevoli. Difficile dire cosa accadrà se la tassa dovesse essere determinata in corso di definizione del procedimento di rilascio. Ma in base ai princìpi generali del procedimento amministrativo, l’esborso non potrà essere richiesto in séguito: chi ha fatto domanda finché mancava la disciplina di attuazione non dovrebbe essere tenuto ad alcun versamento neanche successivamente.

Proposta di legge per estendere i diritti degli stranieri regolamente soggiornanti in Italia con carta di soggiorno anche ai loro figli maggiorenni

Se La proposta di legge dell’on. Luisa Bossa – parlamentare del Pd, componente della commissione Affari sociali della Camera – fosse approvata dal Parlamento, interverrebbe sul comma 1 dell’articolo 9 (cd. legge “Bossi-Fini”) estendendo i diritti di cui sono già titolari i figli minorenni degli stranieri regolari anche ai figli maggiorenni, purché convinventi col nucleo familiare originario. Figli che al momento non ricevono adeguato riconoscimento istituzionale, ma che hanno vissuto e studiato per vari anni in Italia. Si tratta dell’esito di una serie di mini-riforme fatte senza alcuna pianificazione politica che non fosse quella -tanto cara ai politici nostrani – dell’emergenza e dell’ dell’approssimazione. In questi giorni è tornato al centro del dibattito politico anche il tema della cittadinanza, che peraltro risolverebbe a monte il problema. Insomma, almeno un paio di strade sembrano essersi aperte.

Al via la campagna di comunicazione sull’inclusione sociale degli immigrati

È stata avviata venerdì 2 ottobre la seconda fase della campagna di comunicazione sull’inclusione sociale degli immigrati, promossa dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali per favorire la convivenza tra italiani e stranieri regolarmente presenti sul territorio. La campagna sarà affiancata da eventi territoriali che toccheranno le città con maggiore densità abitativa di stranieri.
È quanto rende noto lo stesso dicastero, aggiungendo che il 3 e 4 ottobre si svolgerà in sedici città italiane il “Weekend dell’Integrazione”, un evento che prevede manifestazioni sportive in diverse discipline (atletica, basket, calcio, ciclismo, danza sportiva, mini volley, nuoto, pallavolo, tennis da tavolo) con la partecipazione di squadre miste composte da italiani e immigrati.
Riparte inoltre il ”Tour dell’Integrazione”, evento itinerante che quest’anno farà tappa a Catania, Milano, Parma, Perugia, Roma, Napoli, Torino, Verona. Nel corso del Tour, grazie all’impiego di un gruppo di persone qualificate, sarà distribuito ai cittadini stranieri il vademecum plurilingue “L’immigrazione: come, dove, quando?”: materiale informativo sulla Costituzione Italiana, sui diritti, sui doveri degli immigrati e sui servizi messi a loro disposizione tradotto in Albanese, Arabo, Cinese, Francese, Inglese, Italiano, Russo, Spagnolo.
Malgrado le intenzioni dichiarate, e che sembrano ovviamente positive, ricordiamo che tuttora il Governo italiano di fatto non permette di adempiere all’obbligo introdotto dalla recente legge sulla sicurezza, poiché non ha indicato né accreditato alcune ente idoneo a certificare il test di lingua italiana reso vincolante per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo (la vecchia carta di soggiorno). Un vuoto operativo che si rifletterà inevitabilmente sulla definizione delle domande formulate, e che di certo non si colma con iniziative di natura più che altro mediatica.

Carta di soggiorno con imposta di bollo per i familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea

La carta di soggiorno (tecnicamente, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) non è esentata dall’imposta di bollo nel caso in cui a richiederla sono i familiari di un cittadino dell’Unione Europea, che però non hanno la cittadinanza di uno stato membro: in breve, è questo il contenuto della risoluzione 250/E, documento pubblicato il 17 settembre dall’Agenzia delle Entrate.Il rilascio della carta di soggiorno in favore dei familiari di cittadini UE, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, è soggetto all’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio (Risoluzione Agenzia delle Entrate 17/09/2009, n. 250/E).
La risoluzione si apre con una precisa introduzione, la quale ricorda che è imprescindibile il diritto dei cittadini dell’Ue e dei loro familiari a mantenere la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli stati membri.
Ulteriori precisazioni in questo senso arrivano dal Decreto legislativo 30 del 2007 (“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”).
Lo stesso decreto, in effetti, dispone espressamente che, nel caso i familiari del cittadino dell’Unione non siano in possesso della cittadinanza di una delle nazioni europee, devono provvedere alla richiesta della carta di soggiorno alla questura competente territorialmente, una volta trascorsi tre mesi dall’ingresso nello Stato in questione. Questa carta è valida cinque anni e il rilascio è gratuito. L’Agenzia delle Entrate ha però voluto precisare proprio questo concetto della gratuità: esso non costituirebbe una agevolazione in materia fiscale, ma sarebbe finalizzato a non gravare il cittadino del costo del servizio.

Spunta l’obbligo del test di italiano per il permesso di soggiorno di lungo periodo, ma nessun ente permette di svolgerlo

Si tratta dell’ennesimo paradosso o, se vogliamo essere più espliciti, dell’ennesima stortura dello strampalato pacchetto sicurezza ideato dal Governo: consiste nell’obbligo relativo al superamento di un test in lingua italiana, previsto come condizione per il rilascio della Carta di soggiorno (da qualche anno, ridefinita come “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo”: e non si tratta di un miglioramento linguistico né concettuale).
Così ad esempio a Modena accade che molti cittadini stranieri non hanno potuto ritirare la carta di soggiorno nonostante l’appuntamento già fissato. Recatisi in Questura, invece del sospirato titolo di soggiorno hanno ricevuto un biglietto d’invito, redatto ai sensi dell’art. 6 L. 241/90, con il quale sono invitati ad esibire “un certificato che attesti l’avvenuto superamento di un test di conoscenza della lingua italiana”, “a seguito delle novità introdotte dall’art.9, comma 2 bis, l. 94/09″. Nonostante si tratti di un art. 6 il biglietto di invito non contiene un termine perentorio entro il quale consegnare il certificato. Non si sa, infatti, chi deve organizzare il test, né come né dove. Sembra l’ennesima disposizione introdotta per compiacere la Lega e – chissà – forse per fare un favore alle organizzazioni che gestiscono scuole di italiano per stranieri, le quali beneficiano spesso di fondi pubblici per essere attivate. E questa la si vorrebbe spacciare per semplificazione amministrativa?
Giudichi il lettore se è possibile anche lontanamente considerarla come tale.

Lombardia, vanno riaperti i termini per l’ottenimento del bonus famiglia

Il Tar della Lombardia ha stabilito che siano riaperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione del bonus famiglia, estendendola agli immigrati regolari senza carta di soggiorno e includendo tra i requisiti richiesti, «unitamente a quelli già indicati, anche il possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno».

Il Tribunale amministrativo ha così annullato un provvedimento della Regione, impugnato lo scorso aprile da Cgil, Centro solidarietà integrazione, la onlus bergamasca Associazione nazionale Oltre le frontiere (Anolf), Studi giuridici sull’immigrazione e da alcuni immigrati. Con la sentenza, depositata il 16 luglio, il Tar impone alla Regione di riaprire i termini, scaduti il 13 marzo scorso, per ottenere il beneficio del bonus famiglia. Inalterati i requisiti per chi ne fa richiesta, tra cui un determinato livello reddito e almeno tre figli a carico.

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Decreto Flussi 2008, il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Governo: confermata la sospensione del divieto ai datori di lavoro extracomunitari senza carta di soggiorno.

Mentre a fine aprile è scaduto il termine per la presentazione delle domande in base al decreto flussi 2009, il decreto flussi 2008 viene sospeso dal Consiglio di Stato. Per inciso, va ricordato che il decreto flussi serve ai lavoratori stagionali che intendano richiedere un regolare permesso di soggiorno, e che in caso contrario dovrebbero ritornare nel paese d’origine alla scadenza del lavoro stagionale.

In breve, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno contro il provvedimento con cui nel mese di gennaio il Tar del Lazio ha accolto la domanda di sospensiva del Decreto Flussi per l’anno 2008.

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