In Piemonte saranno direttamente i sanitari a richiedere la registrazione anagrafica dei neonati da genitori stranieri irregolari

La regione Piemonte ha emanato una circolare con cui si dispone che siano direttamente i sanitari a richiedere la registrazione anagrafica dei neonati, rendendo automatico l’avvio del procedimento di registrazione anagrafica senza comportare l’espressa istanza formale dei genitori extracomunitari eventualmente sprovvisti di permesso di soggiorno.
Già ad agosto, cioè poco dopo la conversione in legge del decreto sicurezza, alcune Questure centrali avevano diramato note ufficiali agli altri uffici di pubblica sicurezza per evitare il rischio che la registrazione anagrafica dei figli di extracomunitari senza permesso di soggiorno si trasformasse in un’autodenuncia penale per il reato di clandestinità appena introdotto. Il Viminale aveva già emanato una nota ufficiale a fine luglio per scongiurare questo rischio, perché la registrazione degli atti dello stato civile – tra cui quello di nascita – rappresenta un obbligo dal cui esercizio non può ovviamente scaturire alcuna conseguenza penale. Senonché le leggi non contano solo per ciò che dispongono, ma anche per le aspettative che inducono nei cittadini. E non c’è dubbio che nell’immaginario collettivo di molti immigrati l’introduzione del reato di clandestinità abbia trasformato un atto amministrativo doveroso in un atto temuto, con le inevitabili conseguenze a carico dei nuovi nati.

Un avvertimento fondamentale : nessuno straniero rischia l’autodenuncia facendo richiesta di permesso di soggiorno

Tra le varie inesattezze dette in merito al nuovo pacchetto sicurezza, pur criticabile sia per l’impostazione di fondo sia per i dettagli, ce ne è una piuttosto grave.
Anche diversi rappresentanti istituzionali a livello locale hanno sostenuto che lo straniero già in Italia benché privo del permesso di soggiorno è indotto a non richiederlo per paura di esercitare una autodenuncia penale. Vogliamo dirlo chiaramente: UN RISCHIO SIMILE NON ESISTE. Del resto, sarebbe apertamente contrario ai princìpi del diritto penale italiano. Neanche in un processo penale esistono norme che obbligano qualcuno ad autodenunciarsi, figuriamoci in un procedimento amministrativo.
Il nuovo testo sulla sicurezza vuole semplicemente invertire l’iter seguito sinora da molti extracomunitari, che intanto richiedevano certificati anagrafici (di residenza, domicilio, stato coniugale, stato di nascita dei figli) e poi eventualmente il permesso di soggiorno. Con la normativa che entrerà in vigore a settembre, bisognerà necessariamente proporre innanzitutto domanda per il permesso di soggiorno. È sufficiente averla presentata e conservare il cedolino della richiesta per non incorrere in alcun tipo di sanzione. Quanto agli atti anagrafici che è possibile compiere, enunciamo il principio generale: è possibile compiere solo quegli atti per i quali non è espressamente previsto il titolo di permesso di soggiorno. Ad es., è possibile richiedere la residenza anche solo con il cedolino di avvenuta richiesta del permesso; sempre con il cedolino, è possibile richiedere il foglio rosa per la guida. Ma ad es., per avere la patente occorrerà ottenere prima il permesso di soggiorno, non basta il cedolino.