Nella totale incertezza che domina questo scorcio d’estate sul fronte delle novità normative in materia di immigrazione, sembra di doversi attaccare a tutto. Così, dei limiti relativi alla convertibilità del permesso di soggiorno per gravidanza (o cure mediche, se richiesto dal padre del neonato) in permesso per motivi familiari, abbiamo già detto in precedenza e ritorneremo in modo specifico in alcuni prossimi articoli, poiché si tratta di un argomento da approfondire. Per il momento può tuttavia essere scongiurato un pericolo: quello che, qualora la madre di un nuovo nato in Italia sia sprovvista di qualsiasi permesso di soggiorno, il bimbo le venga tempestivamente tolto e dato in adozione. In primo luogo, visto che la legge prevede che la scadenza del permesso sia di 6 mesi dopo il parto, se ne deduce che anche nell’imminenza del parto è possibile richiederlo. La documentazione medica necessaria è in questo caso sostituibile con quella della struttura ospedaliera presso cui la donna è ricoverata o in attesa di ricovero per il parto. I documenti necessari a ottenere il permesso di soggiorno per gravidanza sono i seguenti:
- dichiarazione della ASL che certifichi la gravidanza ed il momento previsto del parto (in questo caso, attestato dell’ospedale presso cui è in corso il ricovero);
- passaporto in corso di validità (se mancante, ottenibile tramite la propria ambasciata o consolato: in questo caso dovrebbe bastare anche una certificazione che attesta l’avvenuta domanda del passaporto);
- dichiarazione di ospitalità presso qualcuno o una struttura abilitata (nel caso in esame, ospedale presso cui è in corso il ricovero);
- marca da bollo da € 14,62.
In secondo luogo, la legge Turco-Napolitano prevede un anno di tempo dalla scadenza del permesso di soggiorno per gravidanza (o cure mediche, se richiesto dal padre del neonato) al fine di richiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari. Ne deriva che, anche dopo il semestre di scadenza del permesso di sogggiorno per gravidanza, avanza un anno per richiedere la conversione del permesso, ma innanzitutto un anno (che, sommato al semestre del permesso già ottenuto, fa un anno e mezzo) in cui nessuno potrà dichiarare in stato di abbandono i figli delle extracomunitarie.