Procedura di regolarizzazione, la ricevuta della domanda di emersione non ha lo stesso valore della ricevuta della domanda per il permesso di soggiorno

Il Ministero dell’interno ricorda che la ricevuta attestante la presentazione telematica della domanda di regolarizzazione è documento del tutto diverso dalla ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno: perciò la ricevuta attestante la presentazione telematica della domanda di regolarizzazione rilasciata al datore di lavoro non può essere equiparata alla ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno. Questo il contenuto della circolare (400/C/2009/12.319) con cui il Dipartimento della PS del Ministero dell’interno ha risposto alle questure che chiedevano chiarimenti circa la possibilità di espatrio temporaneo di colf e badanti che fruiscono della procedura di emersione.
Il Viminale ricorda che fino a quando la procedura non sarà ultimata, la condizione del cittadino straniero da regolarizzare non può essere equiparata a quella di chi è entrato in Italia con un regolare visto per lavoro oppure è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.

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One Response to “Procedura di regolarizzazione, la ricevuta della domanda di emersione non ha lo stesso valore della ricevuta della domanda per il permesso di soggiorno”

  1. 1
    mimie Says:

    salve,
    c’è modo per sapere a che punto è la richiesta di regolarizzazione di colf. (sanatoria settembre 2009)??
    ho fatto la richiesta a settembre ma fino ad oggi non ho ancora ricevuto la risposta.

    grazie mille per risposta.

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