Il Governo impugna due leggi regionali sugli immigrati: l’ennesimo esempio delle contraddizioni dirigistiche dell’esecutivo
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Dopo alcuni ripensamenti e un’iniziale orientamento vòlto a richiederne l’abrogazione mediante referendum popolare, il Governo ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi delle regioni Marche e Toscana recentemente emanate. L’impugnazione sarà proposta per risolvere un conflitto tra poteri dello Stato, poiché il Governo considera superati i limiti del potere regionale di legiferare in materia. In discussione non sono le disposizioni in materia sanitaria, che è la stessa Costituzione a riservare alle Regioni; si tratta invece degli altri provvedimenti a favore degli stranieri privi di permesso di soggiorno. La legge regionale marchigiana (13/2009) prevede interventi in favore di immigrati in attesa di regolarizzazione. Quella toscana (29/2009) contiene disposizioni simili in favore di stranieri privi di permesso di soggiorno.
In particolare, la legge delle Marche prevede una serie di interventi in favore non solo di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio regionale, ma rivolti anche a «cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione». Pertanto, essa richiama la condizione giuridica dell’immigrato che, ancora privo di regolare permesso di soggiorno, risulta sprovvisto dei documenti necessari affinché la sua presenza sul territorio nazionale possa essere qualificata, ai sensi della normativa statale, come legittima.
D’altro canto la legge della Regione Toscana prevede specifici interventi (in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, nonché di incidenza sui flussi migratori) in favore di cittadini stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno, eccedendo – secondo la tesi del Governo – la competenza regionale delineata dalla Costituzione.
Ci si può chiedere che senso abbia un’impugnativa di questo genere: in materia sanitaria, dove la competenza spetta a titolo esclusivo alle regioni per espresso dettato costituzionale, il Governo non ha titolo per impugnare; quanto alla competenza in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, e alle diverse prestazioni accessorie o complementari, il nuovo testo sulla sicurezza vale come legge generale. Con la conseguenza che un pubblico ufficiale della Toscana o delle Marche dovrà applicare le leggi nazionali laddove contrastino con quelle locali, senza nessun bisogno di portare il conflitto di poteri davanti alla Corte Costituzionale. Se invece ciò accadrà, come del resto intende fare il ministro per i rapporti con le regioni, allora vuol dire che questo esecutivo è tutt’altro che federalista, al di là delle manifestazioni di leghismo più o meno militante: e che quando si tratta di tutelare decisioni del Governo centrale è ben disposto a diventare dirigistico, senza curarsi minimamente del fatto che un ordinamento ha già al suo interno i rimedi per risolvere i conflitti tra poteri dello Stato senza sollevare un dispendioso conflitto fra poteri dello Stato.