Ingressi per ricerca scientifica: da luglio le domande allo Sportello Unico solo con la procedura informatizzata.
Leggi tutti gli articoli di Massimiliano Curzi
La Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo del Viminale informa che a partire dal luglio anche le procedure di richiesta di nullaosta per l’ingresso per ricerca scientifica (o di richiesta di conversione dei permessi rilasciati ad altro titolo in ricerca scientifica) dovranno essere inoltrate allo Sportello Unico con procedura informatizzata tramite il sito www.interno.it, così come già in atto dal maggio 2008 per le altre categorie di lavoratori indicati dall’art. 27 del Testo Unico Immigrazione.
Purtroppo si tratta di un procedimento laborioso e tutt’altro che lineare: ricalca pienamente i difetti della burocrazia italiana, rispetto alla quale ogni proposta di snellimento delle procedure sembra cadere nel vuoto.
La possibilità d’ingresso per ricerca scientifica è prevista dall’art. 27 ter del testo unico introdotto con Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 recante “Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica”.
L’art. 27ter riguarda l’ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri, in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese dove è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato, a fini di ricerca scientifica, per periodi superiori a tre mesi. In particolare, il ricercatore straniero selezionato da un istituto di ricerca, iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (consultabile in: https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/front.php/home.html), stipulerà una convenzione di accoglienza con tale istituto, che si impegnerà anche a garantirne l’accoglienza. Quindi l’istituto di ricerca provvederà con procedura informatizzata a presentare un’istanza di nullaosta per ricerca scientifica allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente in base al luogo ove si svolge il programma di ricerca. Previa convocazione da parte dello Sportello Unico, produrrà in séguito l’attestato di iscrizione al predetto elenco e copia autenticata della convenzione di accoglienza.
Acquisito il parere dalla questura riguardo alla insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero, lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascerà il nullaosta. In caso di diniego di nulla osta, la convenzione di accoglienza tra l’istituto di ricerca ed il ricercatore decadrà automaticamente.
Ottenuto il visto, il ricercatore dovrà ritirare presso lo Sportello Unico il modello 209 per richiedere il permesso di soggiorno tramite ufficio postale. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica sarà rilasciato per la durata del programma di ricerca. In attesa del rilascio del titolo di soggiorno sarà comunque permesso lo svolgimento dell’attività di ricerca. Il ricercatore potrà inoltre chiedere il ricongiungimento familiare.
La circolare precisa altresì che la richiesta di nullaosta alla ricerca può essere presentata anche a favore dello straniero regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tal caso, non è previsto il nullaosta della questura né il rilascio di un visto d’ingresso.
Infine, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato dell’Unione europea potrà fare ingresso in Italia, per proseguire la ricerca, senza necessità di visto ma previa richiesta del nulla osta o, nel caso di soggiorno inferiore a tre mesi, previa comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico a cura del ricercatore.
Giugno 29th, 2010 at 12:53 am
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