L’assegno di invalidità spetta anche a chi è titolare del permesso di soggiorno
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Il Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) in data 18.05.2009 ha accolto il ricorso di una cittadina della Repubblica Federale di Jugoslavia rivolto ad ottenere l’assegno di invalidità civile (art. 13 della Legge 118/1971).
La domanda della donna era rivolta ad accertare il diritto all’assegno di invalidità pur in mancanza del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La richiesta avanzata in via amministrativa dalla cittadina straniera, era stata rigettata dai competenti organi in virtù della legge finanziaria per l’anno 2001. Tale legge, difatti, oltre agli ordinari requisiti, per le persone non comunitarie richiede anche il possesso della Carta di soggiorno (oggi Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo).
L’INPS è stato condannato al pagamento della corresponsione della relativa prestazione e al pagamento dei ratei maturati, oltre agli interessi e al danno da svalutazione monetaria.
Malgrado tutto, l’INPS continua a negare le prestazioni differenti dall’indennità di accompagnamento e dalla pensione di inabilità sulla scorta della citata norma della legge Finanziaria per l’anno 2001. Questo comporta che, in caso di rigetto dell’istanza amministrativa, occorrerà rivolgersi alla magistratura e dimostrare il buon diritto ad ottenere la prestazione richiesta. Basterebbe una legge che renda immediati e vincolanti gli effetti del giudicato anche a carico della pubblica amministrazione, e che preveda una multa proporzionata a ciascun giorno di inadempienza da parte della P.A. competente, imponendo anche l’obbligo di indicare un pubblico ufficiale incaricato del procedimento.
L’assegno mensile per invalidità (art. 13, L. 118/1971) costituisce un diritto in favore delle persone invalide civili di età compresa fra i 18 e i 64 anni. I requisiti per ottenerlo sono l’accertamento della riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% , il mancato svolgimento di attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione invalidante sussiste, e un determinato limite di reddito annuo. Inoltre per le persone non comunitarie è necessario un permesso di soggiorno rinnovabile (non il Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo, secondo la sentenza del Tribunale di Bari). È da segnalare che, pur a seguito di alcune sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato l’incostituzionalità della norma di sbarramento contenuta nella legge finanziaria 2001 (C. Cost., sent. 306/2008; n.11/2009), non è stato ancora chiarito se sia anche necessario dimostrare, sempre solo per i cittadini di Paesi non comunitari, la regolare residenza in Italia per i 5 anni che sarebbero eventualmente serviti a ottenere il Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo.
In caso di riconoscimento del diritto alla prestazione di invalidità, al richiedente spetterà un assegno mensile per tredici mensilità annue.