L’inquilino è clandestino? Se paga poco non c’è sfruttamento dell’immigrazione clandestina, quindi non c’è reato
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Il tribunale di Milano (sentenza 12/05/2009, est. Corbetta) ha fissato un principio che potrebbe ripercuotersi anche sul testo di legge in materia di sicurezza su cui il Governo ha ottenuto la fiducia. Il nuovo pacchetto sicurezza prevede infatti che affittare un alloggio a un extracomunitario sia considerato favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ma già la norma del testo unico sull’immigrazione prevedeva il reato di sfruttamento dell’immigrazione clandestina nell’ipotesi analoga: ebbene ora il tribunale di Milano ha stabilito che ai fini della sussistenza del reato di cui all’art.12, comma 5, d.lgs n.286 del 1998 ( disposizioni contro le immigrazioni clandestine) non basta la concessione a un immigrato clandestino di locali ad uso abitativo. Accanto a tale requisito obiettivo deve sussistere il requisito soggettivo, presente qualora il proprietario dell’alloggio abbia inteso trarre un ingiustificato arricchimento dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto contrattuale.
Nel caso di specie, l’importo per l’affitto versato era pari ad euro 600,00 mensili, quindi secondo il tribunale non può affermarsi che il proprietario abbia agito con il dolo specifico richiesto dalla norma. Infatti quell’importo appare in linea con i prezzi di mercato relativi al canone di locazione di un appartamento situato nella città di Milano.