Cassazione: la richiesta di asilo politico formulata dopo un decreto di espulsione non ne blocca l’esecutività

Con la recente sentenza n. 11264/2009 la corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di asilo per motivi politici non blocca la procedura di espulsione. Restano infatti validi sia l’ordine di allontanamento del questore sia il decreto del prefetto, poiché la procedura amministrativa non si sospende.

Tuttavia – aggiungiamo sommessamente – la normativa europea sullo spazio Schengen prevede che se uno straniero avanza richiesta d’asilo in uno dei paesi europei non può proporla nuovamente in altri: ne deriva che da un lato non dovrebbe essere espulso, poiché lo Stato d’origine potrebbe violare effettivamente la Convenzione di Ginevra; ma d’altro canto non può – secondo la Cassazione – neanche evitare di ottemperare al decreto di espulsione. Quindi non gli resta che diventare clandestino in qualche altro paese limitrofo e richiedere notizie all’ambasciata sull’esito della sua pratica di asilo politico in Italia per poi eventualmente rientrare. Una soluzione più contorta di questa è difficile da ipotizzare.

In attesa del deposito del testo integrale della sentenza, non è ancora possibile sapere con certezza se, nel caso deciso dalla Corte, la richiesta di asilo politico sia stata formulata dopo che l’extracomunitario aveva già ricevuto il decreto di espulsione. Nel qual caso sarebbe forse fondato il sospetto che si tratti solo di un espediente per prendere tempo al di là di reali discriminazioni subìte. Ma in caso contrario finché gli Stati europei, con buona pace delle loro corti giudiziarie al seguito, continueranno a rimpallarsi in questo modo le responsabilità sull’accoglimento dei migranti eventualmente oggetto di discriminazione nei paesi d’origine, avremo a lungo un’immigrazione priva di stabilità, incontrollata e in cui le organizzazioni criminali non tarderanno a infiltrarsi. A danno sia degli Stati nazionali sia di chi emigra per lavorare e vivere onestamente.

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